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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28803/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del PM censura l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in sede di riesame, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il capo relativo all'art. 74 d.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il Procuratore lamenta carenza e illogicità della motivazione del riesame nella parte in cui ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, omettendo di valutare congiuntamente e complessivamente elementi come: vincoli di parentela tra i partecipi, l'uso di telefoni per contatti stabili, la disponibilità dell'abitazione come luogo di deposito/spaccio, canali di approvvigionamento consolidati, separazione dei ruoli (Castellaneta promotore/organizzatore, Salluce e Pellegrino referenti per i due filoni), l'uso condiviso di mezzi e modalità consolidate di consegna, nonché le intercettazioni e le osservazioni di polizia giudiziaria richiamate nell'istruttoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un vizio della motivazione del Tribunale che ha proceduto a una valutazione parcellizzata e contraddittoria degli elementi indiziari. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza e illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria rispetto al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Potenza per nuovo esame conforme ai principi esposti. La decisione sottolinea altresì l'interesse del PM ad impugnare e la possibilità, in sede di riesame, che le ragioni del PM possano giustificare implicitamente il ripristino della misura originaria laddove ricorra la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Descrive il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; secondo la Corte l'elemento distintivo è la stabilità dell'accordo (affectio societatis) e la presenza di una comune disponibilità a commettere plurimi reati, valutabile anche sulla base di strutture rudimentali e comportamenti persistenti.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Regola i reati-fine (detenzione e spaccio). La Corte ricorda che la commissione di reati di cui all'art. 73, pur non essendo di per sé prova automatica dell'associazione, può costituire indice grave, preciso e concordante della partecipazione al reato associativo se ricorre la ripetizione e la contestualizzazione con altri elementi.

  • cod. proc. pen., art. 273, comma 1-bis

    Richiamato per evidenziare che, in tema di misure cautelari personali, il livello probatorio richiesto per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza è inferiore rispetto al giudizio di merito, non essendo applicabili i criteri dell'art. 192 c.p.p.

  • cod. proc. pen., art. 192, comma 2

    Norma richiamata nel confronto: stabilisce i criteri probatori per il giudizio di merito; la Corte precisa che tali criteri non sono pienamente trasferibili alla valutazione dei gravi indizi in sede cautelare.

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione di idoneità della custodia in carcere per i reati di associazione dedita al narcotraffico; la Corte osserva che, in sede di riesame, le ragioni del PM a sostegno delle esigenze cautelari possono essere implicitamente considerate, giustificando l'interesse all'impugnazione.

  • disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    Citato come riferimento formale per i motivi del ricorso del PM (mancanza di motivazione). Nella fattispecie è stato indicato per inquadrare l'oggetto della censura sulla motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario valutare la totalità degli elementi indiziari: continuità e ripetizione dei reati-fine, canali di approvvigionamento stabili, divisione di ruoli, luoghi di deposito/spaccio noti ai sodali, vincoli familiari o di fiducia e modalità organizzative (telefonate, incontri, mezzi).
  • La prova della partecipazione associativa non richiede un accordo formale: l'affectio societatis può desumersi da comportamenti concreti e stabili che dimostrino una collaborazione durevole e l'apporto al mantenimento del programma criminoso.
  • La commissione ripetuta di reati-fine (art. 73) non basta da sola a provare l'associazione ma, se collegata ad altri elementi strutturali, può costituire indizio grave, preciso e concordante della partecipazione al reato associativo.
  • In sede di misure cautelari il livello probatorio richiesto è più lieve rispetto al giudizio di merito: si richiedono gravi indizi, non la prova piena, pertanto la motivazione deve comunque essere logica, coerente e valutare congiuntamente tutti gli elementi probatori rilevanti.
  • Un vizio di motivazione del giudice del riesame (valutazione parcellizzata o contraddittoria degli indizi) può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame; il pubblico ministero ha interesse e facoltà di impugnare anche in assenza di una esplicita richiesta di ripristino della misura originaria.

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