DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026, n. 12
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il DPR n. 76/2010 riorganizzando ANVUR, estendendone competenze a università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, rafforzando trasparenza, valutazione della qualità, accreditamento e raccordo con il Ministero. Ridisegna organi, nomine, durata incarichi e risorse, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Riforma dell’ANVUR e ampliamento della valutazione a università, AFAM ed enti di ricerca
Riforma dell’ANVUR e del sistema di valutazione della formazione superiore e della ricerca
Il regolamento aggiorna in modo organico il DPR n. 76/2010, ridefinendo il perimetro di azione dell’ANVUR e la sua governance. L’intervento estende in modo espresso la valutazione anche alle istituzioni AFAM e ne rafforza il ruolo nei confronti di università, enti di ricerca e, in alcuni casi, soggetti esteri.
Ambito soggettivo e rapporti istituzionali
La normativa aggiorna le definizioni di riferimento per ricondurre al Ministero dell’università e della ricerca il ruolo di vigilanza e di interlocuzione con l’Agenzia. Le istituzioni AFAM sono espressamente ricomprese tra i soggetti valutati e tra quelli rilevanti ai fini organizzativi e procedurali.
L’Agenzia cura i rapporti con il Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 300/1999 e può svolgere attività anche a livello internazionale e dell’Unione europea, purché sulla base del riconoscimento da parte di organismi sovranazionali competenti nella valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e della relativa iscrizione nei registri.
Funzioni generali e principi di azione
L’ANVUR opera secondo principi di autonomia, indipendenza, trasparenza, efficienza, efficacia e semplificazione. Sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, sulla base di un programma almeno annuale coerente con le linee di indirizzo ministeriali, successivamente approvato dal Ministro.
L’Agenzia cura la valutazione esterna delle attività di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, e indirizza le attività di valutazione svolte dai nuclei di valutazione interni dei singoli soggetti.
Attività di valutazione e accreditamento
Tra le funzioni principali vi è la valutazione della qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, inclusa la terza missione.
L’Agenzia definisce criteri e metodologie per la valutazione, basati su parametri oggettivi e certificabili, con riferimento a:
- corsi di studio;
- dottorati di ricerca;
- master universitari;
- scuole di specializzazione.
Tali attività sono funzionali all’accreditamento periodico dei corsi da parte del Ministro. Per le scuole di specializzazione di area sanitaria restano ferme le competenze dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica.
L’accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla verifica dei requisiti di docenza e di strutture. La valutazione deve essere svolta in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni, secondo principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle verifiche esterne.
Ricerca, prodotti scientifici e qualità della didattica
La riforma precisa che l’ANVUR valuta anche la qualità della ricerca, mediante uno o più decreti ministeriali che individuano linee guida e risorse economiche necessarie.
La valutazione comprende inoltre:
- la qualità dei prodotti della ricerca, con criteri omogenei rispetto a quelli per l’accesso ai concorsi universitari e, ove possibile, tramite peer review;
- le competenze trasversali e disciplinari acquisite da studenti e studentesse;
- gli sbocchi occupazionali dei laureati.
L’Agenzia utilizza criteri, metodi e indicatori ritenuti più appropriati per ciascuna tipologia di valutazione, anche in base alle differenze disciplinari e alle esperienze nazionali e internazionali, con applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.
Coordinamento con i sistemi di valutazione e anagrafe della ricerca
L’ANVUR svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei nuclei di valutazione di atenei, istituzioni AFAM ed enti di ricerca.
Definisce inoltre:
- in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
- i requisiti per la nomina degli esperti tra i quali università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione.
È stabilito che ciascun esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.
Programmazione, trasparenza e banche dati
L’Agenzia assicura la trasparenza di valutazioni, dati e indicatori tramite piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali.
Collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi informativo-statistici necessari alla valutazione delle attività di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca.
Effetti della valutazione e rapporti finanziari
I risultati dell’attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali a università ed enti di ricerca. Il Ministero può valutare l’assegnazione di ulteriori fondi premiali a strutture con risultati particolarmente significativi.
Il Rapporto periodico viene ridenominato come rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca.
Organi dell’Agenzia: composizione, nomina e durata
La governance dell’Agenzia viene profondamente rimodellata. Il Presidente resta nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari, nell’ambito di una terna predisposta dal comitato di selezione. La scelta avviene tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione nell’istruzione superiore, nella ricerca e nella valutazione, provenienti da più ambiti professionali e disciplinari.
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Agenzia;
- coordina e assicura l’unitarietà di strategie e attività;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- nomina un vicepresidente tra i componenti del Consiglio.
L’incarico è a tempo pieno e incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche gratuito, con le istituzioni valutate.
La durata degli incarichi è fissata come segue:
- Presidente: 4 anni, non rinnovabile;
- componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente: 4 anni, rinnovabili una sola volta;
- componenti del Collegio dei revisori dei conti: 4 anni, rinnovabili una sola volta;
- Direttore generale: contratto a tempo determinato di durata quadriennale;
- Comitato consultivo: 4 anni, rinnovabile una sola volta.
Consiglio direttivo, selezione e composizione
Il Consiglio direttivo è ridotto e ridefinito nella composizione: è formato dal Presidente e da quattro componenti.
La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari, all’interno di quattro terne predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito. La selezione deve favorire un equilibrato genere e garantire la presenza di un componente per ciascuno dei seguenti ambiti:
- aree CUN tecnico-scientifiche 01, 02, 03, 04, 08, 09;
- aree CUN scienze della vita e della salute 05, 06, 07;
- aree CUN economico-giuridiche-umanistiche 10, 11, 12, 13, 14;
- istituzioni AFAM.
Il comitato di selezione è composto da cinque membri, due dei quali designati rispettivamente dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei e dell’European Research Council. Possono essere valutate anche candidature spontanee o segnalazioni da istituzioni, accademie, società scientifiche, esperti, organizzazioni studentesche e parti sociali, tramite bandi pubblici in Italia e all’estero.
Ai componenti del comitato spetta solo il rimborso delle spese, nei limiti previsti per i dirigenti dello Stato, con onere a carico del bilancio del Ministero.
Collegio dei revisori dei conti
La disciplina del Collegio viene aggiornata in relazione alla provenienza dei componenti e ai requisiti professionali. Uno dei membri è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, a cui sono attribuite le funzioni di Presidente.
Sono richiesti, in generale, il possesso dell’iscrizione al registro dei revisori legali, con eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze se iscritto nell’apposito elenco previsto dalla normativa richiamata.
Direzione generale e organizzazione interna
L’ANVUR è organizzata in una direzione generale articolata in tre aree. L’organizzazione interna è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.
L’incarico di Direttore generale è conferito mediante contratto di lavoro a tempo determinato quadriennale, secondo i criteri del decreto legislativo n. 300/1999 e dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Il trattamento economico è determinato nei limiti e secondo i riferimenti normativi richiamati nel regolamento.
Comitato consultivo
Il Comitato consultivo è composto da nove membri designati da soggetti rappresentativi del sistema universitario, della ricerca, dell’AFAM, degli studenti e delle parti sociali, in particolare:
- CUN;
- CRUI;
- Consiglio nazionale degli studenti universitari;
- Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- Comitato nazionale della valutazione della ricerca;
- Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;
- CNEL per le parti sociali.
Il Comitato elegge un Presidente, si riunisce almeno due volte l’anno e il suo Presidente partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese sostenute.
Risorse finanziarie e funzionamento
Le risorse dell’Agenzia derivano da:
- finanziamenti statali;
- risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei;
- attività eventualmente svolte verso soggetti che ne facciano volontaria richiesta;
- attività svolte verso istituzioni pubbliche o private di altri Paesi.
Il Ministro può inoltre riservare annualmente ulteriori risorse, entro le disponibilità di bilancio, per motivate esigenze connesse alle attività istituzionali.
Clausola di invarianza finanziaria
Il regolamento stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
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