DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026, n. 41
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il DPCM 30 ottobre 2023, n. 195, riorganizzando gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute per includere Vice Ministro e Sottosegretari di Stato, ridefinire segreterie e contingenti di personale, e aggiornare i limiti numerici. Non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica. Le modifiche risultano applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Modifiche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute
Modifiche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute
Il regolamento interviene sul DPCM 30 ottobre 2023, n. 195, aggiornando la struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione. Le modifiche riguardano soprattutto il ruolo del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, la composizione delle segreterie e i limiti quantitativi del personale assegnabile.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento sostituisce o integra alcune disposizioni del DPCM n. 195 del 2023, adeguando la disciplina organizzativa alle nuove esigenze di funzionamento del Ministero della salute.
Ruolo del Vice Ministro e dei Sottosegretari
Il testo precisa che:
- il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro;
- svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 400 del 1988.
La rubrica dell’articolo relativo agli uffici di diretta collaborazione viene aggiornata per includere espressamente il Vice Ministro.
Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Viene introdotta una disciplina specifica per le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari, che operano direttamente alle loro dipendenze e assicurano il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
Per ciascuna segreteria è previsto:
- per i Sottosegretari di Stato, un contingente aggiuntivo rispetto al contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione, fino a 8 unità di personale, compreso l’eventuale segretario particolare;
- per il Vice Ministro, un contingente compreso nel contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione, in numero pari a quello previsto per ciascun Sottosegretario, compreso l’eventuale segretario particolare.
Il personale può essere scelto tra dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza. Per il personale fuori ruolo è prevista l’indisponibilità, nell’amministrazione di provenienza, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del collocamento.
Contingente degli uffici di diretta collaborazione
Il contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione, al netto di quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari, non può superare 130 unità.
Entro tale limite possono essere assegnati:
- dipendenti del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche in aspettativa, comando, fuori ruolo o posizioni analoghe;
- personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto a tempo determinato, entro il limite massimo di 10 unità e nei limiti della capienza dei capitoli di bilancio e della complessiva invarianza di spesa;
- fino a 6 consiglieri giuridici, nominati dal Ministro e scelti tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia nell’area delle scienze giuridiche;
- il consigliere previsto dalla disciplina interna richiamata dal regolamento.
Anche per il personale fuori ruolo è ribadita l’indisponibilità finanziaria di posti equivalenti nell’amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento.
Ulteriori adeguamenti organizzativi
Il regolamento aggiorna anche il riferimento contenuto in un’altra disposizione del DPCM del 2023, estendendo il coordinamento agli uffici di supporto e a tutti quelli di diretta collaborazione.
Viene inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 5 del DPCM del 2023 e aggiornato un riferimento all’articolo 12 per includere il Vice Ministro oltre al Ministro e ai Sottosegretari.
Clausola finanziaria
L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- DPR · 7 gen 2026DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026, n. 12
- DPR · 13 gen 2026DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2026, n. 20
- DPR · 4 dic 2025DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 205
- DPR · 4 dic 2025DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 204
- DPR · 4 dic 2025DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 203
- DPR · 4 dic 2025DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 202
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →