DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 204
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto recepisce l’accordo sindacale 2021-2023 per i dirigenti delle Forze armate, con effetti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Stabilisce estensioni economiche e normative, riconosce importi una tantum per ciascun grado, individua risorse non utilizzate da destinare a successivi accordi e disciplina la copertura finanziaria e il coordinamento con le norme già vigenti.
Accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze armate 2021-2023
Accordo sindacale per i dirigenti delle Forze armate 2021-2023
Il decreto approva e rende applicabile l’ipotesi di accordo sindacale relativa al personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2021-2023. Il provvedimento interviene sia sugli istituti economici sia su quelli normativi, prevedendo inoltre una disciplina transitoria e la quantificazione delle risorse residue da destinare a successivi accordi.
Ambito di applicazione e durata
Il decreto si applica al personale dirigente delle Forze armate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Per la relativa attuazione possono essere impiegate anche le risorse non utilizzate riferite all’accordo del triennio 2018-2020.
Estensione degli istituti economici
Per il personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, dal 31 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 si applicano alcune disposizioni economiche del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56. In particolare, sono estesi:
- l’articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
- gli articoli 11, 12, 13 limitatamente al comma escluso, e gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Estensione degli istituti normativi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nonché gli articoli 19, 21 commi 1, 2 e 4, e 22 e 23 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56. Il rinvio riguarda quindi specifici profili normativi del rapporto di impiego già previsti per altri comparti negoziali.
Importi una tantum
È riconosciuto un elemento retributivo accessorio una tantum parametrato al grado rivestito, con importi annui differenziati per il triennio 2021-2023. Le somme variano, tra gli altri, per i gradi di generale d’armata, generale di divisione, generale di brigata, colonnello, tenente colonnello e maggiore. Il beneficio è corrisposto in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati e va riproporzionato su 12 mensilità.
Sono previste le seguenti regole di computo:
- la frazione di mese superiore a 15 giorni dà diritto all’intero rateo mensile;
- le frazioni pari o inferiori a 15 giorni non si computano;
- non si considerano i mesi in cui non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative, congedi non retribuiti o altre cause di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa.
Risorse residue e successivi accordi
Le risorse non utilizzate derivanti dall’applicazione del decreto sono destinate a successivi accordi. Per il triennio 2018-2020 esse sono quantificate in euro 7.165.244 a decorrere dal 2024. Per il triennio 2021-2023 sono quantificate in euro 1.304.732 per l’anno 2024 e in euro 1.287.492 a decorrere dal 2025. Tali importi sono indicati al netto degli oneri contributivi e dell’IRAP a carico dello Stato.
Clausola di continuità normativa
Restano ferme le disposizioni normative e i provvedimenti di concertazione già vigenti ed estesi al personale dirigente delle Forze armate alla data di entrata in vigore del decreto. La norma opera quindi come integrazione del quadro già applicabile, senza incidere sulle discipline precedentemente estese.
Copertura finanziaria
Il decreto quantifica gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione e ne prevede la copertura mediante utilizzo di disponibilità in conto residui e, per le annualità successive, mediante riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa. I miglioramenti economici restano fissati negli importi stabiliti dal decreto e, per gli emolumenti collegati all’indennità operativa di base, nei valori dell’indennità vigenti fino al 31 dicembre 2025, salvo futuri adeguamenti nei limiti delle risorse disponibili.
Decorrenze rilevanti
Le principali decorrenze sono:
- 1° gennaio 2021: inizio del periodo di applicazione dell’accordo;
- 31 dicembre 2023 / 1° gennaio 2024: decorrenza degli istituti economici estesi dal d.P.R. n. 56 del 2022;
- data di entrata in vigore del decreto: applicazione immediata degli istituti normativi richiamati;
- 2024 e 2025: utilizzo e successiva stabilizzazione delle risorse residue indicate dal decreto.
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