DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 203
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva e rende applicabile, per il triennio 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020, l’accordo sindacale per il personale dirigente della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Prevede importi una tantum, criteri di riparto pro rata, risorse non utilizzate da rinviare a successivi accordi e copertura finanziaria.
Accordo sindacale 2018-2020 per i dirigenti delle Forze di polizia
Accordo sindacale 2018-2020 per i dirigenti delle Forze di polizia
Il decreto attua e approva le ipotesi di accordo sindacale relative al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. La disciplina riguarda esclusivamente il triennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e contiene sia la regolazione economica una tantum sia la destinazione delle risorse non utilizzate.
Ambito di applicazione e durata
Il provvedimento si applica:
- al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria;
- al personale dirigente dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
La decorrenza è fissata al 1° gennaio 2018 e la scadenza al 31 dicembre 2020.
Trattamento economico una tantum per le Forze di polizia a ordinamento civile
Per il personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum, in misura annua differenziata per qualifica e per anno 2018, 2019 e 2020.
L’importo è rapportato ai mesi di servizio effettivamente prestato e alla qualifica rivestita, calcolando le misure annue su 12 mensilità. In particolare:
- la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come intero rateo mensile;
- non si computano le frazioni pari o inferiori a 15 giorni;
- non si computano i mesi in cui lo stipendio non è stato corrisposto per aspettativa, congedo non retribuito o altre cause di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa.
Risorse non utilizzate per le Forze di polizia a ordinamento civile
Le risorse non utilizzate derivanti dall’applicazione dell’articolo relativo all’una tantum sono rinviate a successivo accordo e risultano pari a:
- Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2021;
- Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020 e euro 285.562 a decorrere dal 2021.
Tali importi sono al netto delle somme già utilizzate in applicazione della disciplina citata sul decreto-legge n. 53 del 2019 e non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato né l’IRAP.
Trattamento economico una tantum per le Forze di polizia a ordinamento militare
Per il personale dirigente dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è previsto il medesimo meccanismo di elemento retributivo accessorio una tantum, parametrato al grado rivestito e ai mesi di servizio prestato, con calcolo su 12 mensilità e con le stesse regole sulla frazione di mese superiore a 15 giorni e sulle esclusioni per periodi non retribuiti o sospesi.
Risorse non utilizzate per le Forze di polizia a ordinamento militare
Le risorse non utilizzate sono rinviate a successivo accordo e risultano pari a:
- Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2021;
- Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2021.
Anche in questo caso le somme sono al netto delle utilizzazioni già effettuate e non comprendono contributi a carico dello Stato e IRAP.
Disposizioni finali
Al personale destinatario continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e i provvedimenti di concertazione già vigenti ed estesi alla data di entrata in vigore del decreto.
Copertura finanziaria
Gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del decreto sono quantificati in:
- euro 907.539 per il 2018;
- euro 4.369.152 per il 2019;
- euro 6.022.709 per il 2020.
La copertura avviene mediante utilizzo di disponibilità in conto residui già previste da precedenti leggi e decreti-legge, con versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato.
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