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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 205

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Normativa italiana25G00209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto recepisce l’accordo sindacale 2021-2023 per i dirigenti della Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Disciplina estensioni economiche e normative dal 1° gennaio 2021 o 1° gennaio 2022, importi una tantum, risorse non utilizzate e una norma transitoria sulle prerogative sindacali. Gli effetti economici seguono le decorrenze indicate nelle tabelle e, per alcune voci, si protraggono oltre il 2023.

Accordo sindacale 2021-2023 per i dirigenti delle Forze di polizia

Accordo sindacale per i dirigenti delle Forze di polizia

Il decreto recepisce e rende applicabile l’ipotesi di accordo sindacale 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia, distinguendo tra ordinamento civile e ordinamento militare. La disciplina riguarda sia gli istituti economici sia quelli normativi, con specifiche decorrenze, importi una tantum e regole di copertura finanziaria.

Ambito di applicazione e durata

Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria il decreto si applica al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023. Per l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza si applica allo stesso triennio 2021-2023. In entrambi i casi il decreto utilizza anche risorse non impiegate derivanti dal precedente triennio 2018-2020.

Estensione degli istituti economici per le Forze di polizia ad ordinamento civile

Dal 1° gennaio 2022 al personale con qualifica dirigenziale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria si applicano, nei limiti di compatibilità con i rispettivi ordinamenti, alcune disposizioni del DPR n. 57 del 2022. L’estensione riguarda l’articolo 9 e gli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

Sempre dal 1° gennaio 2022 è estesa anche l’indennità mensile di impiego del NOCS al personale dirigente della Polizia di Stato, con importi differenziati per qualifica e anzianità di servizio. Gli importi sono aggiornati anche dal 1° gennaio 2023 secondo le tabelle riportate nel decreto.

Estensione degli istituti normativi per le Forze di polizia ad ordinamento civile

Dalla data di entrata in vigore del decreto si applicano al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sempre in quanto compatibili e secondo il testo vigente alla medesima data, l’articolo 8 del DPR n. 39 del 2018 e gli articoli 22, 24, commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del DPR n. 57 del 2022.

Elementi retributivi una tantum per il comparto civile

È riconosciuto un elemento retributivo accessorio una tantum per ciascun anno 2021, 2022 e 2023, con importi annui diversificati per qualifica sia nella Polizia di Stato sia nel Corpo di polizia penitenziaria. Il beneficio è parametrato ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, su base di 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero; le frazioni pari o inferiori a 15 giorni non rilevano, così come i mesi senza stipendio per aspettativa, congedi non retribuiti o altre sospensioni della prestazione.

Risorse non utilizzate per il comparto civile

Per il triennio 2018-2020 e per gli anni successivi, il decreto quantifica le risorse non utilizzate del comparto civile, destinate a successivo accordo. Gli importi sono indicati separatamente per Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, con valori anche per il 2021, 2022, 2023 e a decorrere dal 2024. Le somme sono al netto di quelle già impiegate per l’articolo 12-bis, comma 2, del DL n. 53 del 2019 e non includono oneri contributivi né IRAP.

Norma transitoria sulle prerogative sindacali

In via transitoria, fino alla definizione della disciplina sulle prerogative sindacali nell’area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono fruire di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nel limite di 45 giorni annui previsto dalla normativa vigente.

Estensione agli ordinamenti militari: istituti economici e normativi

Per l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, dal 1° gennaio 2022 si applicano alcune disposizioni economiche del DPR n. 57 del 2022, in particolare l’articolo 40 e gli articoli 41-52, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli incrementi percentuali per i singoli gradi.

Dalla data di entrata in vigore del decreto si applicano inoltre l’articolo 25 del DPR n. 39 del 2018 e gli articoli 53, 55, commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del DPR n. 57 del 2022.

Una tantum per i dirigenti di Carabinieri e Guardia di finanza

È previsto un elemento retributivo accessorio una tantum per gli anni 2021, 2022 e 2023, con importi annui stabiliti per i diversi gradi dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Anche in questo caso il beneficio è rapportato ai mesi di servizio e al grado rivestito, su base mensile; la frazione superiore a 15 giorni conta come mese intero.

Risorse non utilizzate per il comparto militare

Sono quantificate le risorse non utilizzate del triennio 2018-2020 e quelle riferite al triennio 2021-2023 per l’Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza. Le somme sono destinate a successivo accordo e sono espresse separatamente per ciascuna forza e per ciascun periodo. Anche queste risorse non comprendono oneri contributivi a carico dello Stato né IRAP.

Disposizioni finali e copertura finanziaria

Per il personale destinatario dei titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e dei provvedimenti di concertazione già vigenti ed estese alla data di entrata in vigore del decreto.

La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzo di disponibilità in conto residui e, per gli importi successivi, mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa già previste. Il decreto precisa che i miglioramenti economici restano fissati negli importi stabiliti e che, per gli emolumenti collegati all’indennità operativa di base, si fa riferimento ai valori vigenti fino al 31 dicembre 2025, salvo successivi adeguamenti negli accordi futuri nei limiti delle risorse disponibili.

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