Sentenza del 17/03/2017 n. 6943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2004. L'accertamento traeva origine dalla qualificazione di plurime cessioni immobiliari effettuate da L.A. e dalla coniuge S.A. come attività d'impresa esercitata mediante una società di fatto. Il primo motivo di ricorso denunciava la nullità del processo per violazione del litisconsorzio necessario, poiché non erano stati chiamati in giudizio tutti i soci e la società di fatto prospettata, nonostante fossero pendenti separati giudizi relativi anche ai redditi di partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, riguardanti il merito dell'accertamento, l'accertamento induttivo, l'uso delle presunzioni e la natura abituale e societaria dell'attività immobiliare. Ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci prospettati, riesamini il merito e regoli le spese.
Norme richiamate
Art. 383, comma 3, c.p.c.
annullamento con rinvio al giudice di primo grado
In caso di vizio processuale che abbia compromesso la validità dell'intero giudizio, la Corte di cassazione può cassare le decisioni precedenti e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Principio del litisconsorzio necessario
la controversia sull'esistenza di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti
Quando l'accertamento tributario dipende dall'esistenza di una società di fatto, tutti i soggetti che ne sarebbero soci e la società stessa devono partecipare al giudizio, perché la decisione deve essere uniforme nei confronti di tutti i titolari del rapporto.
Cass. civ., 25 giugno 2014, n. 14387
Richiamata come precedente a sostegno della necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una controversia tributaria relativa a una società di fatto.
Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3830
Il precedente riguarda la possibile riunione dei procedimenti come strumento di sanatoria del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che tale soluzione fosse praticabile in sede di legittimità nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria presuppone l'esistenza di una società di fatto, devono essere coinvolti nel medesimo giudizio la società prospettata e tutti i soci, soprattutto se gli accertamenti incidono anche sui redditi di partecipazione.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario costituisce un vizio processuale radicale, che può comportare la cassazione delle decisioni già emesse senza esame del merito.
- La Corte di cassazione, rilevato il difetto di contraddittorio, normalmente non decide se l'attività costituisca effettivamente impresa o società di fatto, ma rinvia al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e un nuovo esame.
- La riunione di procedimenti separati non sana automaticamente il vizio, in particolare quando una parte delle controversie sia già stata rinviata al primo grado per integrare il contraddittorio.
- In situazioni analoghe, la priorità deve essere data alla verifica della corretta partecipazione di tutti i soggetti necessari al processo prima di affrontare le questioni sostanziali sull'accertamento fiscale.
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