Cassazione Civile, Ordinanza n. 33033/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società emittente)
La controversia
La controversia nasce dal rimborso di un buono postale fruttifero serie O emesso nel 1984. La titolare del titolo otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della differenza tra quanto indicato sul buono e quanto effettivamente corrisposto dalla società emittente all’atto del rimborso, per complessivi euro 975,50. L’opposizione proposta dalla società veniva rigettata dal Giudice di Pace; il successivo appello veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, sul presupposto che la decisione di primo grado fosse stata resa secondo equità e che il vizio dedotto, riferito all’art. 2697 c.c., non rientrasse tra quelli deducibili contro le sentenze equitative. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 7-8-9-10 del D.M. Tesoro 16/6/1981, del D.M. 13/6/1986, dell’art. 1342 c.c. e degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., sostenendo che il buono postale derivasse da un rapporto concluso mediante modulistica prestampata uniforme per tutta la clientela, e quindi che la controversia non fosse decisa secondo equità ma secondo diritto; in via ulteriore contestava la qualificazione del vizio come violazione dell’onere della prova, rilevando che la variazione dei tassi sarebbe stata legittimamente introdotta e pubblicizzata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti illustrati in motivazione. Ha confermato che la censura relativa all’art. 2697 c.c. era infondata, poiché la violazione dell’onere della prova non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità. Tuttavia ha censurato la premessa del Tribunale, secondo cui la controversia sul buono postale sarebbe stata soggetta a decisione equitativa: ha affermato che i rapporti relativi ai buoni postali fruttiferi, per la loro disciplina uniforme e per l’uso di modulistica prestampata predisposta dall’emittente in un contesto di servizio pubblico/monopolistico, restano sottratti al giudizio secondo equità anche se il valore della causa è inferiore alla soglia di euro 1.100. Ne consegue che la sentenza del Giudice di Pace era appellabile secondo le regole ordinarie, non nei limiti dell’art. 339, ultimo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
il giudice di pace decide secondo equità nelle controversie di valore inferiore a euro 1.100, ma non quando la controversia derivi da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; in tali casi la decisione deve essere resa secondo diritto.
art. 339 c.p.c.
le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili solo per specifici motivi; se però la controversia non è equitativa, l’appello segue le regole ordinarie e non i limiti propri delle decisioni equitative.
art. 1342 c.c.
rileva come parametro per individuare i contratti conclusi mediante moduli o formulari, con conseguente esclusione del giudizio equitativo.
art. 2697 c.c.
la sua violazione è qualificata come error in iudicando sostanziale e, in quanto tale, non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
art. 1339 c.c.
le determinazioni della pubblica autorità possono integrare o modificare il rapporto contrattuale dei buoni postali quanto alla determinazione dei rendimenti, se successive alla sottoscrizione.
art. 2002 c.c.
i buoni postali fruttiferi sono richiamati come titoli di legittimazione, non come titoli di credito in senso stretto.
D.M. Tesoro 16 giugno 1981
richiamato dalla ricorrente come fonte delle condizioni e dei tassi applicabili ai buoni postali.
D.M. 13 giugno 1986
richiamato dalla ricorrente come atto che avrebbe inciso sui tassi di interesse del buono e sulla misura del dovuto.
Massime di principio
- Le controversie relative a buoni postali fruttiferi emessi mediante modulistica prestampata uniforme predisposta dall’emittente non sono assoggettate al giudizio secondo equità del Giudice di pace, anche se il valore della causa è inferiore alla soglia prevista dall’art. 113, comma 2, c.p.c.; in tali casi la decisione deve essere resa secondo diritto.
- Quando una sentenza del Giudice di pace è effettivamente pronunciata secondo equità, la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova integra un error in iudicando sostanziale e non costituisce motivo deducibile nel ricorso per cassazione avverso la decisione equitativa.
- Ai fini dell’esclusione del giudizio equitativo rileva non solo il contratto concluso mediante moduli o formulari in senso stretto, ma anche il rapporto contrattuale caratterizzato da disciplina uniforme e da modulistica predisposta dal soggetto che opera in posizione dominante nel servizio.
- Nel regime dei buoni postali fruttiferi il vincolo contrattuale si forma sul testo del titolo sottoscritto, salva l’eventuale integrazione o modifica dei rendimenti per effetto di provvedimenti dell’autorità pubblica successivi alla sottoscrizione.
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