Sentenza n. 1210/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 149/2025, emessa dal Tribunale di Novara Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente, nell’importo di € 500,00 in favore di ciascuno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 149/2025, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di 500 euro per ciascun docente mediante accredito sulla Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il beneficio di 500 euro per la formazione docente, riferito a differenti anni scolastici. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. La pretesa è stata documentata e non è stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute, pari a 500 euro per ciascun ricorrente, oltre agli interessi dovuti dalla pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro al saldo, detraendo eventuali importi già versati. Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dai creditori non vincolano l'Amministrazione, la quale deve determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori di legge e gli oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità dell'inerzia amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e impartito all'Amministrazione le prescrizioni esecutive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce la proponibilità dell'ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva; il TAR ne ha constatato il decorso.
artt. 1282 e 1283 e seguenti c.c.
Impongono di determinare interessi, capitale residuo, misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile; i conteggi del creditore non sono vincolanti in quanto tali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese processuali e per la disciplina applicabile nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. 669/1996, sia decorso senza pagamento, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento nel giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo: il giudizio non ha natura costitutiva del credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento, sicché l'importo del capitale residuo e degli interessi deve essere determinato secondo il giudicato, la legge e gli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- L'inerzia reiterata e seriale di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati può essere segnalata alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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