Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccolta l'istanza di correzione. La Corte ha disposto che, laddove a pagina 8 primo capoverso rigo secondo si legge "sentenza appellata", debba intendersi e leggersi "sentenza della Corte d'appello". Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti; la correzione è stata pronunciata in data 21 maggio 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di correzione di un errore materiale nella motivazione della sentenza n. 7138/19/01/2024: nella motivazione, a pagina 8 primo capoverso rigo secondo, era scritto "sentenza appellata" mentre il riferimento corretto doveva essere "sentenza della Corte d'appello" (la sentenza della Corte d'appello di Taranto era il provvedimento cui si riferiva il testo). La correzione era stata chiesta dal difensore (Avv. Elio Addante) e sostenuta nella requisitoria dal Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito. Il contesto procedurale includeva anche un motivo di ricorso relativo alla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen., ma l'errore riguarda solo un refuso formale e non la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; autorizza procedimenti con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale/procedurale richiamata.
art. 8 D.L. 198/2022
Richiamato come disposizione successiva che conferma/integra la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; in pratica ha consentito la trattazione scritta del ricorso.
art. 186 cod. pen.
Nel testo della sentenza originaria il motivo di ricorso che eccepiva la illegittimità costituzionale di questa norma è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che l'indicazione nelle modalità di pubblicazione anche dell'unito dispositivo della sentenza appellata (corretto in "sentenza della Corte d'appello") esclude il paventato periculum in ordine alla violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
Massime di principio
- La correzione è ammessa quando si tratta di un errore materiale o di refuso che non altera il giudizio di merito: va indicata con precisione la parte da correggere (pagina, capoverso, rigo).
- Bisogna distinguere tra errore materiale (correggibile con ordinanza) ed errore di merito/sostanziale (che richiede impugnazione); la correzione non può modificare la decisione sostanziale.
- Quando un termine impreciso nella motivazione potrebbe generare ambiguità su quale provvedimento sia coinvolto (es. "sentenza appellata" vs "sentenza della Corte d'appello"), il giudice tende a ritenere il caso risolvibile come refuso se il contesto chiarisce l'intenzione.
- La Procura generale o il Pubblico ministero possono intervenire e sostenere istanze di correzione materiale; il loro parere può agevolare l'accoglimento della richiesta.
- La correzione formale viene disposta con provvedimento della Corte e affidata alla cancelleria per gli adempimenti, senza alterare gli effetti sostanziali della sentenza originaria.
- Se l'errore riguarda espressamente la tutela di diritti fondamentali (es. presunzione di innocenza), il giudice valuta il contesto sostanziale per verificare se il refuso abbia effettivamente prodotto un vulnus: se no, si procede alla semplice rettifica testuale.
Testo integrale
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