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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10118/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento penale di appello, l'imputato aveva chiesto la ricusazione di una consigliera della Corte di appello di Napoli, sostenendo che la magistrata non fosse imparziale perché in un diverso episodio processuale aveva dichiarato di astenersi, perché aveva partecipato a un precedente giudizio nel quale la vicenda era stata già esaminata e perché i motivi della precedente ricusazione coincidevano, secondo la difesa, con questioni oggi devolute all'esame del collegio. La Corte di appello ha rigettato la ricusazione e l'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 34, 36, 37, 38, 127 e 606 c.p.p., sostenendo: 1) che non poteva essere ignorata la precedente dichiarazione di astensione della giudice; 2) che la stessa aveva già conosciuto e valutato il merito della vicenda in altro procedimento; 3) che i motivi della ricusazione e quelli dell'appello si sovrapponevano, rivelando un pregiudizio già formato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla precedente dichiarazione di astensione, perché in sostanza mirava a contestare il decreto presidenziale che aveva deciso sulla dichiarazione stessa, provvedimento sottratto a impugnazione; inoltre la doglianza è stata ritenuta generica e assertiva. Le ulteriori censure sono state giudicate manifestamente infondate, perché la Corte di appello, nel precedente provvedimento richiamato, non era entrata nel merito dei fatti, ma aveva dichiarato inammissibile la ricusazione per mancata allegazione della copia del verbale; il richiamo alla manifesta infondatezza non valeva a trasformare quella decisione in una valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Invocato dalla difesa come parametro di imparzialità e giusto processo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Richiamato per dedurre il diritto a un giudice imparziale; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante nel caso concreto.

  • art. 34 c.p.p.

    Richiamato tra le norme sulla incompatibilità/astensione/ricusazione del giudice, senza che emergesse una loro violazione decisiva.

  • art. 36 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione in tema di astensione del giudice.

  • art. 37 c.p.p.

    La indebita manifestazione del convincimento del giudice è rilevante solo quando vi sia un'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza/innocenza dell'imputato, al di fuori delle sequenze procedimentali o senza nesso funzionale con l'atto compiuto.

  • art. 38 c.p.p.

    Richiamato tra le norme sulla ricusazione, senza specifica applicazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale violata, senza specifica elaborazione nel testo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Invocato come vizio di violazione di legge processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato come vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione del giudice è un provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, e come tale non è impugnabile.
  • In tema di ricusazione, il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in una revisione del merito quando il provvedimento impugnato si sia arrestato a una declaratoria di inammissibilità fondata su un vizio formale, come l'omessa allegazione di un atto.
  • La 'manifesta infondatezza' dei motivi di ricusazione legittima una delibazione sommaria, esterna al merito, limitata a verificare ictu oculi la plausibilità e la corrispondenza dell'atto al modello legale.
  • Per configurare la causa di ricusazione derivante da indebita manifestazione del convincimento del giudice, è necessario che il magistrato abbia anticipato valutazioni sul merito del fatto o sulla responsabilità dell'imputato; non basta un provvedimento che si limiti a rilevare un difetto formale o l'inammissibilità dell'istanza.
  • La mera allegazione di una precedente posizione processuale del giudice o di una pretesa coincidenza tra precedenti vicende e motivi di appello non è sufficiente, da sola, a dimostrare il pregiudizio, se non risulta una effettiva valutazione di merito sulla res iudicanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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