Cassazione Penale, Ordinanza n. 35270/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una riforma nel merito della sentenza impugnata, che resta ferma quanto alla statuizione sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 3 marzo 2025. L'unico motivo dedotto riguardava la contestazione dell'applicazione della recidiva. Il ricorso è stato ritenuto in sede di legittimità non consentito sul punto e comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato specificamente sulla recidiva richiamando precedenti dattiloscopici, una condanna del 2018 in materia di stupefacenti e tre successive condanne per reati contro il patrimonio, valorizzando la maggiore capacità criminale e pericolosità sociale desumibile dal nuovo reato, posto in continuità ingravescente con i precedenti.
Norme richiamate
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta sorretta da motivazione puntuale e coerente con i precedenti penali dell'imputato, valorizzando maggiore capacità criminale e pericolosità sociale.
Cassa delle ammende
È stata disposta la sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative o comunque non ammissibili sulla valutazione della recidiva quando il giudice di merito abbia motivato in modo specifico e non illogico.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice valorizzi precedenti penali significativi e desuma dal nuovo fatto una maggiore capacità criminale e una pericolosità sociale attuale, anche in continuità con precedenti condotte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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