Cassazione Civile, Ordinanza n. 38534/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dall'acquirente di un immobile nei confronti della società costruttrice-venditrice, a seguito di un accertamento tecnico preventivo che aveva rilevato difetti di costruzione e la necessità di eliminarli. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che fosse stata chiesta soltanto la tutela dell'esatto adempimento per i vizi della cosa venduta, tutela non prevista dall'azione di garanzia ex art. 1490 c.c., che consentirebbe solo risoluzione o riduzione del prezzo. In appello la decisione veniva riformata limitatamente alla posizione dell'acquirente in proprio: la corte territoriale riteneva che, già dall'atto introduttivo, egli avesse dedotto la qualità di costruttrice-venditrice della convenuta e avesse chiesto l'eliminazione dei difetti, ricondotti quindi alla responsabilità ex art. 1669 c.c.; sulla base dei difetti accertati in ATP liquidava euro 7.000 per la loro eliminazione. La società ricorrente ha censurato la sentenza di appello con due motivi: 1) violazione di legge per avere ritenuto ammissibile la domanda ex art. 1669 c.c., sostenendo che si trattasse di mutatio libelli perché tale domanda sarebbe stata formulata solo nelle conclusioni di primo grado; 2) violazione di legge, errata motivazione e omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla data di consegna dell'immobile, del rogito e della denuncia dei vizi, per sostenere la tardività della denuncia e contestare altresì il quantum liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di mutatio libelli, osservando che la corte d'appello aveva semplicemente qualificato la domanda sulla base dei fatti allegati sin dall'atto di citazione, senza introdurre nuovi fatti costitutivi, e che la riqualificazione della pretesa era coerente con la giurisprudenza che consente di ricondurre i difetti gravi dell'opera alla disciplina dell'art. 1669 c.c. o, secondo i casi, dell'art. 1667 c.c. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla tardività della denuncia, rilevando che, anche considerando le date indicate e i refusi presenti nel ricorso, la denuncia dell'ottobre 2005 era comunque entro il termine annuale dalla scoperta previsto dall'art. 1669 c.c. Quanto al quantum, ha rilevato il difetto di specificità della critica, non essendo adeguatamente chiarita l'incidenza dei difetti oggetto della transazione richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto con il primo motivo per contestare la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di merito.
art. 1669 c.c.
responsabilità per rovina e difetti di cose immobili
la Corte conferma che, quando siano dedotti gravi difetti costruttivi incidenti sugli elementi essenziali dell'opera, la domanda può essere qualificata sotto questa norma e la denuncia deve avvenire entro un anno dalla scoperta.
art. 1667 c.c.
garanzia per difformità e vizi dell'opera
la Corte richiama il concorso tra le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. in tema di appalto, a tutela rafforzata del committente.
art. 1490 c.c.
garanzia per i vizi della cosa venduta
viene evocato dal giudice di primo grado come disciplina delle azioni di garanzia nella vendita, ma la Corte di cassazione non fa propria tale impostazione in ragione della qualificazione data dalla corte d'appello.
art. 696 c.p.c.
accertamento tecnico preventivo
l'accertamento tecnico preventivo è richiamato come fonte dell'accertamento dei difetti di costruzione posti a base della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
contributo unificato per il ricorso
è richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In presenza di difetti di costruzione dedotti sin dall'atto introduttivo, il giudice può riqualificare la domanda senza incorrere in mutatio libelli, purché restino immutati i fatti costitutivi allegati e non venga introdotto un nuovo thema decidendum.
- La mutatio libelli richiede l'allegazione di fatti costitutivi diversi da quelli originariamente dedotti; la sola diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale non integra di per sé una modifica vietata della domanda.
- Quando i difetti dell'opera siano gravi e incidano sugli elementi essenziali della costruzione, sulla sua durata o conservazione, la tutela può essere ricondotta all'art. 1669 c.c., anche se la domanda è formulata in termini non tecnicamente perfetti.
- La denuncia dei difetti ex art. 1669 c.c. è tempestiva se effettuata entro un anno dalla scoperta dei vizi; la valutazione della tempestività va compiuta sulla base delle date allegabili e degli elementi fattuali concretamente dedotti.
- La censura sul quantum deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con gli elementi fattuali e probatori posti a fondamento della liquidazione; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato per genericità.
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