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Sentenza

Sentenza del 16/04/2015 n. 1757 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Tarsu - Tia - Avviso di Mora - Immobile contenente esclusivamente impianti tecnologici - denuncia di detassazione - omissione avviso di accertamento - emissione avviso di messa in mora - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di messa in mora emesso dall'Ente senza la preventiva notificazione di un avviso di accertamento. La contestazione riguardava un immobile ritenuto non assoggettabile, in tutto o in parte, al tributo perché composto esclusivamente da impianti tecnologici. In presenza della denuncia di detassazione, l'Ente avrebbe dovuto verificare la fondatezza della dichiarazione e, qualora l'avesse ritenuta infondata, formalizzare la pretesa mediante un avviso di accertamento, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della tassazione e di contestarle.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta illegittima nella parte in cui l'Ente ha emesso direttamente l'avviso di messa in mora senza aver previamente notificato un avviso di accertamento. La messa in mora non può sostituire l'atto impositivo quando l'assoggettamento al tributo e l'eventuale detassazione richiedono una specifica valutazione dell'Ente. L'omissione dell'avviso di accertamento incide sul procedimento di determinazione della pretesa e comporta l'illegittimità dell'avviso di messa in mora.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La norma disciplina l'individuazione delle superfici imponibili TARSU e le esclusioni o riduzioni collegate alla natura dei locali e delle aree. La sua applicazione richiede una verifica concreta delle caratteristiche dell'immobile e degli impianti presenti; qualora l'Ente non condivida la denuncia di detassazione, deve formalizzare la diversa pretesa mediante un avviso di accertamento prima di procedere alla riscossione coattiva o alla messa in mora.

Massime di principio

  • Quando il contribuente presenta una denuncia di detassazione o contesta l'assoggettabilità dell'immobile al tributo, l'Ente deve esaminare espressamente la questione e non può trattare automaticamente la posizione come omessa o infedele dichiarazione.
  • Se l'Ente ritiene infondata la detassazione, deve normalmente notificare un avviso di accertamento motivato, indicando le ragioni della tassazione, la superficie imponibile e il calcolo del tributo.
  • Un avviso di messa in mora o una richiesta di pagamento non dovrebbe sostituire l'avviso di accertamento quando la pretesa tributaria non è già stata validamente determinata e comunicata al contribuente.
  • La presenza di soli impianti tecnologici può incidere sull'imponibilità, ma la detassazione non opera necessariamente in modo automatico: occorre verificare la struttura dell'immobile, l'utilizzabilità delle superfici e la disciplina applicabile.
  • In casi analoghi è importante conservare la denuncia di detassazione, la documentazione tecnica sull'immobile e ogni comunicazione dell'Ente, verificando termini, motivazione e corretta sequenza degli atti impositivi.

Testo integrale

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