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Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 126/2023, pubblicata il 24/03/2023, R.G. n. 646/2022, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 9 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202501235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 126/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 126/2023, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l’accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi legali. Ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, era stata notificata al Ministero il 9 dicembre 2024 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli ulteriori anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro riconosciuto alla docente tramite la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme o prestazioni a carico dell’amministrazione legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, precisando gli adempimenti necessari e le somme dovute, inclusi gli interessi riconosciuti nel titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi intervenga, su richiesta della parte interessata, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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