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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18226/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania. Con un primo motivo ha dedotto che la sentenza appellata sarebbe stata notificata all'imputato priva del numero di registro, assumendo che ciò ne comportasse la nullità. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe dovuto omettere d'ufficio la sostituzione della pena detentiva inflitta con una sanzione sostitutiva. Dalla motivazione emerge che si trattava di una decisione di appello resa in forma di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la mancata indicazione del numero di registro nella notificazione della sentenza non determina la nullità del provvedimento impugnato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e comunque aspecifico il secondo motivo, affermando che, nel caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in mancanza di un'espressa richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    nel concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive non può essere disposta d'ufficio dal giudice, ma richiede un'espressa richiesta delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del numero di registro nella notificazione della sentenza non integra, di per sé, una causa di nullità del provvedimento impugnato.
  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena e rinuncia ai motivi, il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive alla pena detentiva in assenza di una specifica istanza delle parti.
  • Un motivo di ricorso formulato in modo generico o non specificamente correlato alla decisione impugnata è manifestamente infondato e può concorrere a determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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