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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15819/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva respinto la sua istanza volta a ottenere l'effettiva attribuzione, in via anticipata, delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 656 comma 10‑bis c.p.p. Sosteneva che tale anticipazione fosse necessaria per consentirgli l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, e che la mancata attribuzione preventiva delle detrazioni avrebbe vanificato il suo interesse a ottenere la misura alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la norma introdotta (art. 656 comma 10‑bis c.p.p., via art. 5 del d.l. n. 92/2024 conv. in l. n. 112/2024) non anticipi la concessione delle detrazioni di pena, ma semplicemente inquadri sin dall'inizio la portata potenziale delle detrazioni ai fini del computo. Le detrazioni ex art. 54 ord.pen. restano subordinate a un periodo di privazione della libertà effettivamente scontato (con verifica della partecipazione al programma rieducativo) e la concreta concessione della liberazione anticipata è rimessa al Magistrato di Sorveglianza. Di conseguenza il rigetto dell'istanza del Tribunale di Chieti è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 comma 10‑bis c.p.p.

    introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112

    La disposizione non anticipa la concessione delle detrazioni di pena ma indica, nel provvedimento di esecuzione, la potenziale incidenza della liberazione anticipata sul computo della pena, agevolando il calcolo e la programmazione rieducativa.

  • art. 656 comma 4‑bis c.p.p.

    Prevede il caso in cui, per fatti già maturati in stato di custodia cautelare, possano essere valutabili misure alternative; solo in tali ipotesi il P.M. potrebbe avere obblighi diversi.

  • art. 54 ord.pen.

    Le detrazioni di pena conseguono a un periodo di privazione della libertà effettivamente scontato (di norma un semestre) durante il quale il condannato abbia dato concreta prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

  • art. 5 d.l. n. 92/2024 conv. in l. n. 112/2024

    Norma di novella che ha introdotto l'art. 656 comma 10‑bis c.p.p.; secondo l'interpretazione della Corte, ha finalità informativa e di inquadramento, non dispositiva in termini di anticipazione delle detrazioni.

  • Giurisprudenza: Sez. I n. 44020 del 7.11.2024

    Interpretazione consolidata dalla stessa Corte secondo cui la novella non anticipa la concessione delle detrazioni ma ne inquadra la portata ai fini del computo.

Massime di principio

  • La previsione di cui all'art. 656 comma 10‑bis c.p.p. è di natura descrittiva/informativa: non anticipa né sostituisce la valutazione del Magistrato di Sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.
  • Le detrazioni di pena ai fini della liberazione anticipata si consolidano solo dopo un periodo effettivamente scontato e la rilevazione di comportamento rieducativo (art. 54 ord.pen.), quindi non possono essere concesse 'a titolo anticipato' sulla base di un mero calcolo formale.
  • Il P.M. nel provvedimento di esecuzione può indicare l'incidenza potenziale della liberazione anticipata, ma l'applicazione concreta e la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza scattano solo in presenza delle condizioni previste dalla legge (salvo i casi in cui i periodi di custodia già maturati consentano l'accesso alle misure alternative).
  • Per chi intenda ottenere rapidamente l'accesso a misure alternative (es. affidamento in prova), è necessario verificare e documentare i periodi di detenzione effettivamente già scontati; eventuali domande dovranno essere rivolte al Magistrato di Sorveglianza o fondate su situazioni concrete di maturazione dei requisiti.
  • La novità normativa può facilitare il calcolo e la programmazione rieducativa ma non modifica la competenza a decidere sull'effettiva concessione della liberazione anticipata, né elimina la possibilità di revoca della misura alternativa in caso di violazioni.

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