Cassazione Penale, Sentenza n. 28186/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 474 comma 2 c.p. (introduzione nel commercio di prodotti con segni falsi): LU XIZHAO, quale legale rappresentante della societa ONELEAF s.r.l., deteneva e metteva in vendita oggetti carnascialeschi (maschere e costumi) raffiguranti personaggi notori (Batman, Superman, Hulk, ecc.) ritenuti contraffatti. In appello la difesa ha proposto tre motivi: 1) illegittima revoca dell'assunzione della testimonianza del teste di p.g. citato ex art. 507 c.p.p., con violazione del contraddittorio e travisamento della prova dichiarativa; 2) insufficiente accertamento della contraffazione e mancata verifica che le immagini riprodotte costituiscano marchi registrati o marchi forti; 3) omissione di valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della prova testimoniale stante l'assenza reiterata del teste e la completezza del materiale probatorio acquisito; ha confermato che la valutazione della contraffazione può fondarsi su elementi logici e probatori (anche senza relazione tecnica acquisita illegittimamente) e che la riproduzione, anche imperfetta, di personaggi notoriamente riconducibili a marchi registrati integra il reato quando sia idonea a creare confusione; ha inoltre escluso rilievo al motivo sulla particolare tenuità, osservando che la richiesta non era adeguatamente dedotta in atto di appello e che la pluralita e la serialita dei prodotti escludevano tale qualificazione. Segue condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
La norma punisce l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi; la Corte ha ritenuto integrato il reato anche per riproduzioni figurative di personaggi notoriamente riferibili a marchi registrati quando sussista idoneita' a generare confusione
art. 507 cod. proc. pen.
Regola la citazione del teste da parte del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione della prova disposta ex art. 507 se il teste è assente ripetutamente e il quadro probatorio risulta completo
artt. 506, 178 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione all'assunzione e valutazione della prova testimoniale e alle fasi procedurali; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse adeguatamente rappresentato un interesse concreto all'assunzione della prova orale
art. 131-bis cod. pen.
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la richiesta non era sufficientemente dedotta in atto di appello e la pluralita/serialita dei beni esclude la lieve entità
D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprieta' industriale) artt. 7 e 9
Art.7 definisce i segni registrabili come marchio e art.9 le esenzioni; la Corte ha richiamato tali disposizioni per sostenere che anche segni figurativi e riproduzioni tridimensionali possono rientrare nella tutela del marchio quando distinguono l'origine commerciale
Massime di principio
- La revoca di una prova ammessa d'ufficio puo' essere legittima se il teste e' assente ripetutamente e il quadro probatorio e' ormai completo; la difesa deve comunque specificare e documentare l'interesse concreto all'assunzione della prova e opporsi espressamente alla revoca
- Il giudice puo' valutare la contraffazione anche sulla base di elementi logici e probatori (prove di resistenza, valutazioni di polizia giudiziaria), non esclusivamente tramite accertamenti tecnici formali, purché la motivazione sia coerente e completa
- La riproduzione, anche non perfetta, di personaggi notoriamente riconducibili a marchi registrati puo' integrare il reato di cui all'art. 474 c.p. quando sia idonea a creare confusione o a sfruttare la notorieta' del marchio (concetto di 'marchio forte')
- Per invocare la non punibilita' per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. occorre dedurre tale richiesta in modo rigoroso e documentato nell'atto di appello; la vendita in serie e la consistenza numerica dei beni ostano al riconoscimento della lieve entità
- In sede di legittimità non sono sindacabili apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito; la difesa deve indicare elementi concreti che dimostrino l'illegittimità o l'insufficienza della prova
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