Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10467/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2003. La società aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ma in appello la CTR, riuniti gli appelli delle parti, aveva accolto il gravame dell'Ufficio dichiarando inammissibile il ricorso originario per tardività e, conseguentemente, improcedibile l'appello della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul termine per ricorrere nel processo tributario e sulla sospensione per accertamento con adesione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non cumulabili la sospensione di 90 giorni ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997 e quella feriale. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della decisione per motivazione apparente/inesistente e violazione del divieto di ultrapetizione, assumendo anche che l'Ufficio non avesse eccepito la tardività del ricorso introduttivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo: ha affermato che la sospensione per accertamento con adesione è cumulabile con quella feriale, che la relativa disciplina interpretativa ha natura processuale e si applica ai procedimenti pendenti, e che nel caso concreto il ricorso introduttivo era tempestivo poiché notificato entro il termine finale calcolato sommando le sospensioni. Ha inoltre escluso la motivazione apparente e ha precisato che la tardività del ricorso era rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e la conseguente improcedibilità dell'appello della contribuente sono state quindi annullate.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    fissa un termine di decadenza di sessanta giorni per proporre ricorso al giudice tributario; il rispetto del termine è condizione dell'azione e il relativo inutile decorso è rilevabile d'ufficio.

  • art. 6 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    la sospensione del termine per impugnare prevista per l'accertamento con adesione rileva nel computo del termine di impugnazione dell'atto impositivo.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale dei termini processuali è cumulabile con la sospensione per accertamento con adesione nei procedimenti in corso.

  • art. 7-quater, comma 18, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    norma interpretativa, di natura processuale, che rende cumulabili la sospensione per accertamento con adesione e la sospensione feriale ed è applicabile ai procedimenti pendenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale sull'obbligo di motivazione delle decisioni.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente di emendare la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione degli appelli proposti separatamente avverso la stessa sentenza.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la proroga al primo giorno non festivo della scadenza cadente di domenica.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per la caducazione conseguente della statuizione sull'improcedibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto impositivo è termine decadenziale la cui tempestività deve essere provata dal ricorrente; la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • La sospensione del termine per la proposizione del ricorso derivante dall'istanza di accertamento con adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali; la disciplina interpretativa introdotta nel 2016 ha natura processuale e si applica ai procedimenti già pendenti.
  • Ai fini della tempestività del ricorso notificato a mezzo posta, rileva la scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario: se l'atto è spedito entro il termine finale, la proposizione è tempestiva.
  • Non sussiste vizio di motivazione apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria; inoltre, la tardività del ricorso introduttivo può essere rilevata d'ufficio anche in assenza di specifica eccezione di parte.
  • Quando viene erroneamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, cade anche la statuizione che ne fa derivare l'improcedibilità dell'appello principale o incidentale, per effetto della connessione tra i due capi decisori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.