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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43374/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le udienze preliminari del medesimo Tribunale; il ricorrente chiedeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per reati tra cui autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo che la misura cautelare era stata revocata dal Tribunale di Enna con ordinanza del 12/09/2023. Per tale ragione la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Inoltre non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione a favore della Cassa delle Ammende, atteso che la sopravvenuta mancanza di interesse non configura ipotesi di soccombenza (richiamata giurisprudenza: Sez.6, n.19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli). Decisione resa in camera di consiglio il 12/10/2023

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), codice di procedura penale

    La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione per sopravvenuta carenza di interesse

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)

    Principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione non determina soccombenza e dunque non comporta condanna alle spese processuali né sanzione a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione (ad es. perché la misura impugnata è stata revocata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia del difensore o il venir meno della controversia per atto successivo che risolve la questione sostanziale (es. revoca della misura cautelare) possono produrre l'inammissibilità del ricorso; è importante documentare la data e la natura dell'evento sopravvenuto
  • La sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: in genere non si applicano condanne alle spese né sanzioni a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso diventa privo di interesse
  • Prima di rinunciare o considerare il ricorso privo di interesse, valutare se permangono questioni residuali (es. accertamento sulla legittimità della precedente misura, risarcimenti o effetti patrimoniali) che possano giustificare il proseguimento del giudizio
  • Per evitare inconvenienti procedurali, comunicare tempestivamente al giudice ogni avvenimento sopravvenuto e valutare la possibilità di domanda istruttoria o di provvedimento interlocutorio che dichiari la cessazione della materia del contendere

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