Cassazione Civile, Ordinanza n. 21136/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che la notificazione del ricorso non si era perfezionata. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato/omesso la pronuncia sulle spese, non essendovi attività difensiva della parte intimata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione nei confronti di una società cooperativa: (i) una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno agricolo, ritenendo che l'importo fosse stato di fatto distribuito all'unico socio e che, per l'anno d'imposta 2005, mancasse il requisito della mutualità prevalente richiesto dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c.; (ii) costi e IVA relativi a un'operazione ritenuta soggettivamente inesistente, perché consistente nell'acquisto e rivendita, nello stesso giorno, di alcuni macchinari mai spostati dalla sede sociale e senza effettivi movimenti di denaro. La CTP aveva annullato l'avviso; la CTR Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, reputando infondate le deduzioni dell'Agenzia e qualificando l'operazione sui macchinari come sale and sale back lecita, funzionale a ottenere un finanziamento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma senza ottenere costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 2514, comma 1, lett. a), c.c.
La norma è richiamata come requisito per il riconoscimento della mutualità prevalente della cooperativa; l'Ufficio sosteneva che, in presenza della plusvalenza asseritamente distribuita all'unico socio, tale requisito non risultasse soddisfatto per l'anno 2005.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione non risulta ritualmente notificato, la Corte ne rileva l'inammissibilità senza esaminare i motivi di impugnazione nel merito.
- In presenza di contestazioni fiscali su plusvalenze e costi dedotti, la qualificazione della fattispecie sostanziale operata dal giudice di merito resta irrilevante ai fini del giudizio di legittimità se il ricorso è processualmente inammissibile.
- L'assenza di attività difensiva della parte intimata consente di non provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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