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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45723/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione ex art. 81, ultimo comma, cod. pen., disponendo il rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo giudizio solo sul punto relativo all'aumento per continuazione. Le restanti statuizioni non sono state annullate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen.: nel calcolo dell'aumento per la continuazione il giudice di merito aveva determinato un aumento in misura inferiore a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave, nonostante l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Dalla sentenza emerge che la pena base era stata fissata in 12 mesi e €2.100, aumentata per recidiva a 1 anno e 8 mesi e €3.500; l'aumento per continuazione era stato poi quantificato in ulteriori 4 mesi e €700 (per giungere a 2 anni e €4.200), importo che risulta inferiore al minimo legislativamente previsto di 1/3 (pari, nella motivazione, a 6 mesi e 20 giorni e €1.166).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., comma 4 (continuazione)

    La Corte ha interpretato che, quando i reati in continuazione sono commessi da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento complessivo per la continuazione non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; nel caso di specie l'aumento operato è risultato inferiore a tale soglia.

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale)

    La recidiva così qualificata incrementa la misura della pena di base e, una volta applicata, incide sul calcolo minimo dell'aumento per la continuazione previsto dall'art. 81, comma 4.

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (stupefacenti)

    Norma sostanziale del reato contestato: la sentenza di merito ha applicato questi articoli per la fattispecie di detenzione/spaccio, costituendo il fondamento della pena base su cui sono stati calcolati gli aumenti.

  • art. 620, lett. l, cod. proc. pen. (richiesta PM)

    Articolo di procedura evocato dal Pubblico Ministero nella conclusione scritta per chiedere l'annullamento e la rideterminazione della pena; non è il fondamento sostanziale della decisione di cassazione, ma figura nelle conclusioni del PM.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione del ricorso)

    Richiamato per i limiti formalmente osservati nella enunciazione del motivo di ricorso; la Corte rileva che il motivo è stato esposto nei limiti necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Quando è applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., il calcolo dell'aumento per la continuazione va fatto rispettando il vincolo minimo del 1/3 della pena stabilita per il reato più grave: non è lecito fissare un aumento inferiore a tale soglia.
  • Nel conteggio delle pene composte (pena base, aumenti per recidiva, aumento per continuazione, riduzioni per rito) è preferibile procedere in ordine logico: determinare la pena base, applicare gli aumenti obbligatori (es. recidiva), calcolare l'aumento per continuazione sulla base aggiornata se la norma lo richiede, e infine applicare eventuali riduzioni riconosciute dal rito; errori matematici o di ordine operativo possono determinare l'annullamento limitato.
  • Il giudice che ometta o sbagli il calcolo del minimo previsto dalla norma sul cumulo/continuazione espone la sentenza a censura di legittimità e a rinvio per nuovo esame limitato al punto viziato.
  • In sede di giudizio abbreviato le riduzioni previste dal rito non dispongono l'esenzione dall'applicazione dei vincoli minimi previsti da norme speciali (come il comma 4 dell'art. 81); le riduzioni intervenienti devono essere cumulate coerentemente con gli aumenti obbligatori.
  • In caso di errore nella determinazione quantitativa dell'aumento per continuazione la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare, senza toccare le altre statuizioni, per consentire al giudice di merito di ricalcolare correttamente la pena.

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