Sentenza n. 2878/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della Disposizione Dirigenziale dell'Area Urbanistica Servizio Antiabusivismo e Condono del Comune di Napoli n. -OMISSIS---OMISSIS-del 29/9/2022, notificata in data 5/11/2022, avente ad oggetto il diniego delle pratiche di condono: 1) n.-OMISSIS-/95 relativa alla realizzazione di un locale cantina/garage intestato a -OMISSIS-, in Napoli--OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, ora -OMISSIS-; 2) n.-OMISSIS-/95 relativa alla realizzazione di un'abitazione a piano terra intestato a -OMISSIS- in Napoli--OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, ora -OMISSIS-; 3) n.-OMISSIS-/95 relativa alla realizzazione di un appartamento al primo piano in Napoli--OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, ora -OMISSIS-; con conseguente ingiunzione di demolizione degli stessi immobili entro 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento, pena la loro acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile del Comune e l'applicazione dell'ingiunzione di pecuniaria di euro 20.000,00; b) delle comunicazioni ed accertamenti dell'UOSAE del 31/3/2014 e del 28/4/2014 effettuati, mai notificati e richiamati nell'atto impugnato; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, richiamato nell'atto impugnato sub a) comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di tre istanze di condono edilizio, con contestuale ingiunzione di demolizione, avvertimento di acquisizione al patrimonio comunale e applicazione della sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha negato tre istanze di condono relative a una cantina/garage, a un'abitazione al piano terra e a un appartamento al primo piano, ritenendo che ciascuna unità rispettasse individualmente il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994. Con il primo motivo hanno dedotto l'irrilevanza, nei confronti delle loro domande, di un procedimento di accertamento della responsabilità penale dell'abuso riferito a un soggetto diverso, invocando la personalità della responsabilità penale sancita dall'art. 27 Cost., nonché vizi del procedimento ed eccesso di potere. Con il secondo motivo hanno sostenuto che il limite di 750 metri cubi dovesse essere verificato con riferimento a ciascuna autonoma richiesta di condono e a ciascuna unità immobiliare. Hanno inoltre contestato l'omessa motivazione dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, in ragione della collocazione dell'immobile in una zona popolare e densamente abitata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 27 Cost., osservando che la questione non riguardava l'imputabilità penale dell'abuso a un soggetto diverso, ma gli effetti delle istanze di condono presentate personalmente dai ricorrenti. Quanto al limite volumetrico, il Collegio ha affermato che le tre unità immobiliari, pur autonomamente individuate e intestate a soggetti diversi, facevano parte di un unico intervento edilizio e dovevano essere considerate unitariamente; le relative cubature dovevano quindi essere sommate. La volumetria complessiva, pari a circa 1.620 metri cubi, superava il limite assoluto e inderogabile di 750 metri cubi, sicché non era possibile ottenere una sanatoria parziale mediante il frazionamento delle domande. È stata inoltre respinta la censura relativa alla sanzione pecuniaria: il Comune non era tenuto a una specifica motivazione, considerata la rilevante sproporzione tra il limite legale e la volumetria realizzata. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
La sanatoria è ammissibile per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 e, per le nuove costruzioni, comunque non eccedenti il limite di 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
Il limite di 750 metri cubi costituisce un limite assoluto e inderogabile e deve essere verificato con riferimento all'intero intervento edilizio unitariamente considerato, non alle singole unità immobiliari o alle singole domande frazionate.
art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
Il principio di personalità della responsabilità penale non incide sulla valutazione amministrativa degli effetti delle istanze di condono presentate direttamente dai richiedenti.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
L'applicazione della sanzione pecuniaria non richiedeva, nel caso concreto, una specifica motivazione ulteriore, considerata la significativa sproporzione tra la volumetria massima condonabile e quella complessivamente realizzata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel condono edilizio previsto dall'art. 39 della legge n. 724/1994, il limite massimo di 750 metri cubi è assoluto e inderogabile e deve essere riferito all'intero intervento edilizio unitariamente considerato.
- Il limite volumetrico non può essere eluso mediante la suddivisione di un unico fabbricato abusivo in più unità immobiliari, anche se funzionalmente autonome, intestate a proprietari diversi o oggetto di domande di condono separate.
- Ai fini della verifica della condonabilità, le cubature delle unità immobiliari facenti parte di un unico disegno edilizio devono essere sommate, senza che rilevi la successiva suddivisione del fabbricato o la distinta titolarità delle istanze.
- Il principio di personalità della responsabilità penale non è pertinente alla valutazione degli effetti amministrativi delle domande di condono presentate direttamente dai richiedenti, quando il diniego sia fondato sul superamento del limite volumetrico legale.
- Quando la volumetria complessiva dell'intervento abusivo supera in misura significativa il limite massimo condonabile, l'ingiunzione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non necessita di una specifica motivazione ulteriore sulla situazione urbanistica o abitativa dell'immobile.
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