Cassazione Civile, Ordinanza n. 10538/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
Un aspirante docente aveva impugnato, dapprima con ricorso straordinario e poi nel giudizio instaurato davanti al TAR, il decreto di approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze relative alla classe di concorso per l'insegnamento del clarinetto. Deduceva che una controinteressata avesse indicato come titolo di accesso e come titolo ulteriore in realtà lo stesso diploma, conseguito secondo il vecchio ordinamento, e censurava anche altri profili di illegittimità nell'attribuzione del punteggio. Estendeva inoltre l'impugnazione ad altre graduatorie di diverse classi di concorso, sostenendo di avere interesse perché l'eventuale servizio ivi svolto dalla controinteressata avrebbe potuto incrementarne il punteggio nella graduatoria contestata. Con il regolamento preventivo di giurisdizione chiedeva che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario poiché la formazione delle graduatorie non avrebbe natura concorsuale: sarebbe affidata a procedura informatizzata, con mera verifica del possesso dei titoli e applicazione di punteggi predeterminati, senza discrezionalità amministrativa. Si richiamavano gli orientamenti sulle graduatorie permanenti e di istituto. Il Pubblico Ministero concludeva nello stesso senso. Le amministrazioni intimate e la controinteressata non si costituivano in questa sede.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il regolamento anche dopo l'opposizione al ricorso straordinario, ha escluso la necessità di rinnovare la notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale e ha affermato che la controversia riguarda la corretta collocazione del docente nella graduatoria e la gestione della stessa, non la validità dell'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie. Le graduatorie provinciali per le supplenze sono state assimilate, per funzione e modalità di formazione, alle graduatorie permanenti/ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, sicché la relativa controversia appartiene al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 4, comma 6-bis, L. 124/1999
aggiunto dall’art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 convertito dalla legge n. 159/2019
ha introdotto le graduatorie provinciali per le supplenze, distinte per posto e classe di concorso, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126
ha modificato la disciplina del conferimento delle supplenze scolastiche e ha previsto le nuove graduatorie provinciali.
d.l. 8 aprile 2020 n. 22
ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione, tempi e modalità di formazione delle graduatorie e ha previsto una procedura informatizzata.
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
disciplina requisiti, titoli valutabili e punteggi; il computo dei punteggi è proposto dal sistema informatico, con controlli degli uffici territoriali sulla correttezza delle dichiarazioni e sul possesso dei titoli.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
gli atti di formazione/gestione delle graduatorie, in quanto espressione della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, incidono su diritti soggettivi e ricadono nella giurisdizione ordinaria.
art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
richiamato quale base dell'opposizione al ricorso straordinario.
art. 48 cod. proc. amm.
richiamato per la costituzione nel giudizio amministrativo dopo l'opposizione al ricorso straordinario.
art. 380-ter cod. proc. civ.
ha disciplinato la trattazione camerale del regolamento preventivo con conclusioni scritte del P.M.
Massime di principio
- Le controversie sulla corretta inclusione e sulla corretta attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche formate sulla base di titoli predeterminati e mediante procedura informatizzata non hanno natura concorsuale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo quando sia direttamente contestata la validità dell'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alla graduatoria; se invece si contesta la concreta gestione della graduatoria e la posizione del singolo aspirante, la tutela spetta al giudice ordinario.
- La formazione di graduatorie destinate al conferimento di supplenze, senza valutazione comparativa selettiva dei candidati e senza scelta discrezionale tra essi, non integra un concorso in senso proprio.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dalla parte che abbia inizialmente adito il giudice poi ritenuto competente, quando sussista un concreto interesse alla decisione e la questione sia oggettivamente controversa.
- Nel procedimento di formazione delle graduatorie scolastiche, l'amministrazione svolge essenzialmente una verifica del possesso dei titoli dichiarati e dell'esatta applicazione dei punteggi stabiliti a monte, senza esercitare poteri discrezionali tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.
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