Cassazione Civile, Ordinanza n. 06893/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso del credito d'imposta sulle accise del gasolio per autotrazione richiesto per il primo e secondo trimestre 2017 da una società di trasporto persone con autobus originariamente immatricolati in categoria Euro 2 e successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP). La società sosteneva che, grazie all'installazione dei FAP, i veicoli avessero raggiunto una categoria ambientale superiore e quindi dovessero accedere all'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 645, L. n. 208/2015 e dall'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, in conformità anche con la direttiva 2003/96/CE; in subordine chiedeva il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per apparente motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE, dell'art. 1, comma 645, L. n. 208/2015 e dell'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la disciplina UE non consentirebbe al legislatore nazionale di restringere la nozione di gasolio commerciale; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR considerato pacifico un fatto controverso relativo agli effetti inquinanti del FAP; 4) violazione dell'art. 5 d.m. 25 gennaio 2008 n. 39, assumendo che la normativa tecnica sarebbe irrilevante ai fini tributari; 5) violazione del regolamento CE n. 892/2008 e della direttiva 2009/40/CE, ritenute applicabili solo ai veicoli di nuova immatricolazione Euro 5 ed Euro 6.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse una motivazione chiara e comprensibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla direttiva 2003/96/CE, affermando che essa non impone agli Stati membri di estendere indiscriminatamente l'aliquota ridotta a tutti i veicoli e lascia un margine di discrezionalità nella disciplina delle accise; non vi era quindi ragione per rimettere la questione alla CGUE. Ha inoltre confermato che, ai fini del beneficio fiscale, rileva la categoria Euro originaria di omologazione del veicolo e non l'installazione successiva di un FAP, che incide solo sul particolato e non muta la categoria di appartenenza. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulle norme europee richiamate dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la nullità della sentenza per apparente motivazione.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è infondata quando la sentenza non assume come pacifico un fatto controverso, ma ne utilizza un aspetto solo come elemento argomentativo privo di rilievo decisivo.
art. 1, comma 645, L. n. 208/2015
non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore
Il credito d'imposta sulle accise del gasolio per autotrazione è escluso per i veicoli Euro 2 o inferiori, e la categoria va riferita all'omologazione originaria.
art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995
La disciplina del gasolio commerciale esclude i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore e lascia uno spazio di scelta regolatoria agli Stati membri nei limiti del diritto UE.
art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE
La direttiva non armonizza in modo esaustivo le accise, ma consente agli Stati membri di prevedere aliquote differenziate e di delimitare l'agevolazione, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione.
art. 267 TFUE
Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando non vi è un contrasto interpretativo rilevante tra diritto nazionale e diritto dell'Unione.
art. 5 d.m. 25 gennaio 2008 n. 39
La riduzione della massa di particolato e il relativo inquadramento ambientale non incidono sul presupposto del beneficio fiscale, fondato sulla categoria di omologazione originaria.
regolamento CE n. 892/2008
Richiamato dalla ricorrente, è ritenuto non decisivo perché non emerge che la sentenza impugnata ne abbia fatto applicazione decisiva.
direttiva 2009/40/CE
Analogamente al regolamento, è stata evocata senza che risultasse posta a base della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari la motivazione è apparente solo quando manchi del tutto la spiegazione del decisum o questa sia meramente grafica, inconciliabile o incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte soccombente.
- Quando il legislatore nazionale, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione UE, delimita una agevolazione sulle accise in base alla categoria Euro del veicolo, il beneficio non può essere esteso in via interpretativa a veicoli esclusi espressamente dalla legge.
- Ai fini delle agevolazioni fiscali collegate alla classificazione ambientale del mezzo, rileva la categoria di omologazione originaria del veicolo, non la sua successiva modifica tecnica con dispositivi che riducono solo una specifica componente delle emissioni.
- L'installazione successiva di un filtro antiparticolato, pur potendo migliorare il profilo ambientale del veicolo, non muta automaticamente la classe Euro rilevante per il beneficio fiscale quando la norma assume come criterio la categoria attribuita in sede di omologazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario se la questione di compatibilità tra diritto interno e diritto unionale è già risolta da un'interpretazione consolidata e non emerge un dubbio interpretativo decisivo.
- La qualificazione dei presupposti di un'agevolazione tributaria va compiuta alla luce della funzione della norma: se la ratio è favorire il rinnovo del parco mezzi, non possono essere equiparati veicoli tecnologicamente più vecchi che abbiano solo subito interventi successivi sulle emissioni.
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