Sentenza n. 31/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del 22.8.2025, prot. digit/2025, con la quale il SUAP del Comune di Isernia ha rigettato l'istanza presentata da Inwit e da Vodafone, ai sensi degli articoli 43, 44 e 49 del d.lvo n. 259/03 e s.m., per l'installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio del Comune di Miranda, in Loc. Colle Guardia snc, distinto al catasto terreni al foglio 8 part. 244 (codice sito Inwit I076IS); - del primo parere negativo del Comune di Miranda, nonché del suo atto del 29.7.2025, prot. n. 5654, con il quale è stato confermato l'anzidetto parere all'esito della memoria procedimentale trasmessa da Inwit; - della nota del SUAP del Comune di Isernia del 2.7.2024, prot. DIGIT/2024, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; - della determinazione del SUAP del Comune di Isernia n. 825 del 5.8.2025, con la quale è stata negativamente conclusa la conferenza di servizi asseritamente avviata con nota del 16.7.2025; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, laddove occorrer possa, il non conosciuto parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise relativo alla particella n. 245 foglio 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP del Comune di Isernia relativo all'autorizzazione per l'installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni nel territorio del Comune di Miranda, unitamente ai pareri comunali negativi, alla determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del SUAP e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, degli artt. 6, 14-bis e seguenti della medesima legge e dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003, nonché difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, dopo il preavviso di rigetto fondato sul parere negativo del Comune di Miranda, la ricorrente aveva presentato osservazioni dettagliate contestando la documentazione richiesta, la competenza professionale per la progettazione strutturale, la valutazione dell'impatto elettromagnetico e la localizzazione e altezza dell'impianto. Il Comune di Miranda si era limitato a confermare il precedente parere negativo senza confrontarsi con tali osservazioni e il SUAP aveva recepito tale conferma nel provvedimento finale. La ricorrente ha inoltre censurato la mancata o irregolare convocazione della conferenza di servizi, rilevando che il parere negativo comunale era stato espresso prima dell'indizione della conferenza e che il SUAP aveva dapprima affermato l'avvenuta indizione della conferenza e poi negato la sussistenza dei presupposti per convocarla. Con il secondo motivo sono state dedotte violazioni degli artt. 43, 44 e dell'Allegato 12-bis d.lgs. n. 259/2003, dell'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, dell'art. 16 r.d. n. 274/1929, dell'art. 2 l. n. 1086/1971, dell'art. 17 l. n. 64/1974, dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 29 d.l. n. 77/2021, nonché difetto di istruttoria e motivazione, contestando nel merito il parere negativo del Comune di Miranda. Il Comune di Miranda ha eccepito il difetto di contraddittorio per la mancata evocazione di ulteriori amministrazioni asseritamente necessarie in relazione al PNRR, il difetto di legittimazione e interesse della ricorrente per asserita indisponibilità dell'area e il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i propri atti avessero natura meramente endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari del Comune di Miranda. Ha ritenuto generica e non documentata l'eccezione relativa al difetto di contraddittorio, non essendo stata dimostrata la qualità di parti necessarie delle ulteriori amministrazioni indicate. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse della ricorrente, rilevando che per l'avvio del procedimento autorizzatorio è sufficiente un titolo astrattamente idoneo a garantire la disponibilità dell'area e che l'amministrazione non può svolgere approfondite verifiche sui rapporti civilistici sottostanti; nel caso concreto era stata prodotta una dichiarazione di assenso del proprietario. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Miranda, poiché il suo parere aveva contenuto lesivo ed era stato posto a fondamento del diniego finale. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il TAR ha ritenuto violato l'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Comune di Miranda aveva respinto le osservazioni della ricorrente limitandosi a confermare il precedente parere negativo, senza esaminare, neppure sinteticamente, le specifiche controdeduzioni; il SUAP aveva poi recepito tali atti senza dare conto del loro mancato accoglimento. Il giudice ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla conferenza di servizi: l'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 imponeva la convocazione della conferenza entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza quando l'installazione richiedeva atti di assenso di più amministrazioni. Il parere negativo del Comune di Miranda era stato espresso prima dell'indizione della conferenza e, pertanto, al di fuori della sequenza procedimentale legalmente prescritta. Sono stati quindi annullati il diniego del SUAP, la determinazione di conclusione negativa della conferenza e il parere comunale confermativo, con obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi affermati. I Comuni di Isernia e Miranda sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
La motivazione del diniego deve dare conto, almeno sinteticamente e nel loro complesso, delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; è illegittimo il provvedimento che le ignori o si limiti a confermare il precedente motivo ostativo.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi
Quando l'installazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica richiede atti di assenso di più amministrazioni, la conferenza di servizi è obbligatoria e il dissenso deve essere espresso all'interno della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies l. n. 241/1990
alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati
Il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica deve svolgersi secondo il modulo della conferenza di servizi, con i termini dimezzati previsti dall'art. 44 d.lgs. n. 259/2003.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022
Il richiamo alla necessità di evocare ulteriori amministrazioni in giudizio è stato ritenuto generico e non provato; la relativa eccezione di difetto di contraddittorio è stata respinta.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di decisione immediata.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte, quando il privato presenta osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve esporre le ragioni del loro mancato accoglimento e deve risultare che l'amministrazione le abbia effettivamente considerate nel loro complesso; la mera conferma dei precedenti motivi ostativi non è sufficiente.
- Per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, quando siano necessari atti di assenso di più amministrazioni, la conferenza di servizi prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 deve essere convocata secondo la sequenza procedimentale stabilita dalla legge.
- Un parere negativo espresso da un'amministrazione prima dell'indizione della conferenza di servizi obbligatoria, e posto successivamente a fondamento del diniego finale, è illegittimo perché adottato al di fuori del modulo procedimentale prescritto.
- Ai fini della verifica della legittimazione del richiedente un'autorizzazione edilizio-amministrativa per un'infrastruttura di telecomunicazioni, l'amministrazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a dimostrare la disponibilità dell'area, senza svolgere approfondite verifiche sui rapporti civilistici sottostanti.
- Nel giudizio relativo a un diniego fondato sul parere di un'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, tale amministrazione è legittimata passivamente quando il proprio apporto abbia contenuto specificamente lesivo e sarebbe stato autonomamente impugnabile se adottato fuori dalla conferenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →