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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11423 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto ammissibile la compensazione tra il debito tributario relativo a IRAP e IVA del 1999 e crediti vantati dalle società Gricignano Due S.r.l. e Gricignano Quattro S.r.l., successivamente incorporate da Mirabella S.p.A. L'Amministrazione ha inoltre contestato la tardività e novità delle deduzioni della contribuente, nonché l'annullamento della cartella per omessa sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo, secondo, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo e inammissibili il quarto e il quinto. Ha stabilito che la nuova eccezione di compensazione, introdotta dalla contribuente con memoria e non con ricorso introduttivo o validi motivi aggiunti, era inammissibile. Ha inoltre escluso la compensazione perché il debito era iscritto a ruolo, riguardava il 1999, mentre i crediti erano maturati nel 2003 e appartenevano originariamente a soggetti diversi. I vizi relativi alla cartella dovevano essere contestati nei confronti del concessionario della riscossione e, comunque, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per cartelle relative a ruoli consegnati prima dell'1 giugno 2008; anche l'omessa sottoscrizione non determinava invalidità se l'atto era riferibile all'organo competente. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Mirabella S.p.A. è stata condannata a pagare 8.000 euro di spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, commi 2 e 3

    "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"

    Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere indicati nel ricorso introduttivo. Possono essere modificati mediante motivi aggiunti solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non semplicemente attraverso memorie illustrative o documenti prodotti dalla stessa parte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 8

    "estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione"

    Lo Statuto dei diritti del contribuente non rende automaticamente applicabili al sistema tributario le regole civilistiche sulla compensazione; l'istituto opera nei limiti e secondo le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    La compensazione prevista dalla norma riguarda i versamenti unitari effettuati direttamente dal contribuente e non, in via generale, il pagamento di somme già iscritte a ruolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1, 25 e 28

    Le somme iscritte a ruolo devono essere pagate secondo le modalità proprie della riscossione tramite concessionario. La cartella deve essere predisposta secondo il modello legale e la sua validità non dipende necessariamente da una sottoscrizione autografa, purché sia riferibile all'organo competente.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 34

    La questione del limite quantitativo alla compensazione è stata dichiarata assorbita, poiché la compensazione era stata esclusa già in radice.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), e D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse"

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento determina nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per quelle anteriori non comporta invalidità.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve indicare fin dal ricorso introduttivo tutti i vizi e le ragioni a sostegno dell'impugnazione; una memoria illustrativa non può trasformarsi in un nuovo ricorso.
  • La compensazione di debiti tributari iscritti a ruolo non è liberamente ammessa sulla base delle regole civilistiche, ma richiede una specifica previsione normativa e il rispetto delle relative condizioni.
  • La compensazione prevista per i versamenti unitari non può essere automaticamente utilizzata per estinguere cartelle relative a periodi diversi, con crediti appartenenti originariamente a soggetti diversi o non risultanti dalle dichiarazioni del contribuente.
  • I vizi propri della cartella, come quelli relativi alla sua formazione o alle indicazioni contenute nell'atto, devono essere contestati nei confronti del concessionario della riscossione, se la censura riguarda esclusivamente l'attività di riscossione.
  • L'assenza della sottoscrizione non comporta necessariamente la nullità della cartella se l'atto identifica inequivocabilmente l'amministrazione competente e rispetta il modello previsto dalla legge.
  • Per valutare la nullità derivante dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo: la disciplina più rigorosa opera per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008.
  • Nel giudizio di Cassazione chi denuncia violazioni processuali deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i dati fattuali indispensabili per consentire alla Corte di verificare la censura senza consultare autonomamente il fascicolo.

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