Sentenza del 21/10/2015 n. 3523 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Accertamento - Avviso - Sottoscrizione - Dirigenti illegittimi - Nullità - Sussiste - Figura del c.d. funzionario di fatto - Non sussiste - Esistenza qualifica dirigenziale su concorso - Onere probatorio sull'Amministrazione finanziaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto privo di una valida qualifica dirigenziale. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, gli incarichi dirigenziali conferiti sulla base delle norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi illegittimi con effetto retroattivo. L'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare documentalmente che il sottoscrittore possedeva una qualifica dirigenziale validamente conseguita mediante concorso. Non è sufficiente invocare la figura del funzionario di fatto, poiché essa non opera per sanare atti sfavorevoli al contribuente.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per difetto assoluto di attribuzione, trattandosi di un vizio relativo a un elemento essenziale dell'atto. La decadenza retroattiva dagli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti impedisce di considerare validamente sottoscritti gli avvisi da parte di tali soggetti. L'onere di provare la validità della qualifica del firmatario grava sull'Agenzia delle Entrate e non può essere trasferito al contribuente né sostituito dai poteri istruttori officiosi del giudice tributario.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La dichiarazione di incostituzionalità delle norme che consentivano il conferimento degli incarichi dirigenziali determina la decadenza retroattiva dagli incarichi conferiti in base a esse.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da un soggetto dotato di valida qualifica e competenza; se il contribuente contesta tale requisito, l'Amministrazione deve dimostrarne la sussistenza.
Art. 7 del d.lgs. n. 546/1992
I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non esonerano le parti, soprattutto l'Amministrazione gravata dell'onere probatorio, dall'obbligo di produrre le prove necessarie.
Consiglio di Stato, sentenze n. 6/1993 e n. 853/1999
La figura del funzionario di fatto non è idonea a sanare atti autoritativi sfavorevoli al destinatario, quali gli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Quando viene contestata la competenza o la qualifica del soggetto che ha sottoscritto un atto tributario, l'Amministrazione deve fornire una prova documentale valida della sua investitura e della sua qualifica.
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un soggetto privo di una valida attribuzione dirigenziale può determinare la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione.
- La teoria del funzionario di fatto non consente normalmente di conservare atti amministrativi sfavorevoli al contribuente quando il firmatario era privo del potere necessario.
- I poteri istruttori del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio della parte: chi deve dimostrare la validità dell'atto deve produrre autonomamente la relativa documentazione.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente la validità della sottoscrizione e chiedere che l'Amministrazione dimostri l'effettiva qualifica, l'atto di conferimento e la legittimazione del firmatario.
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