Sentenza del 03/08/2016 n. 16186 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Agevolazioni fiscali - Incentivi agli investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Condono - Art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002 - Recupero di credito d'imposta non dovuto -- Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 non impedisse il recupero di un credito d'imposta ritenuto indebito, derivante dall'agevolazione per investimenti in aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. La società proponeva ricorso incidentale, contestando inoltre la validità della notifica e dell'avviso di recupero, l'assenza di poteri rappresentativi del soggetto indicato nell'atto, l'omessa pronuncia su cause di non punibilità e la legittimità delle riprese fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso incidentale, affermando che eventuali vizi della notifica erano stati sanati dal raggiungimento dello scopo, essendosi la società costituita in giudizio. Nel merito, ha accolto l'impostazione secondo cui il credito d'imposta derivante dall'agevolazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 può rientrare nella definizione automatica prevista dall'art. 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002. Pertanto, se il credito o l'agevolazione sono stati effettivamente indicati nella domanda di condono e il relativo importo è stato versato, l'Amministrazione non può procedere al recupero, in forza della preclusione prevista dall'art. 9, comma 10, lettera a). Poiché i giudici di merito non avevano verificato tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, in diversa composizione, per il relativo accertamento. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Prevede l'agevolazione e il credito d'imposta per investimenti realizzati in aree svantaggiate. Il credito, in quanto derivante da tale agevolazione, può essere incluso nella definizione automatica del condono.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni.
La norma consente di ricomprendere nel condono anche agevolazioni fiscali e relativi crediti, purché siano stati indicati nella richiesta di definizione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lettera a)
La definizione automatica preclude all'Amministrazione finanziaria ulteriori accertamenti tributari nei confronti del dichiarante e dei coobbligati, quando ricorrano i presupposti del condono.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione ai limiti dei poteri delle Commissioni tributarie; la questione non ha determinato l'esito definitivo, essendo stata disposta la cassazione con rinvio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La mancata sottoscrizione dell'atto o della relata da parte dell'ufficiale postale costituisce, secondo la Corte, un vizio formale della notifica e non ne determina l'inesistenza; il vizio può essere sanato dal raggiungimento dello scopo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, commi 2 e 5-bis
È stato invocato dalla società per ottenere l'applicazione di cause di non punibilità, ma il motivo è rimasto assorbito dal rinvio disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Un condono fiscale può precludere il recupero di un credito d'imposta agevolativo, non automaticamente per qualsiasi credito, ma quando il credito deriva da un'agevolazione espressamente riconducibile alla definizione automatica.
- È essenziale verificare documentalmente che l'agevolazione o il credito siano stati indicati nella domanda di condono e che l'importo dovuto per la definizione sia stato effettivamente versato.
- La preclusione opera nei confronti degli accertamenti dell'Amministrazione solo entro l'ambito oggettivo e temporale della definizione perfezionata; non basta la mera presentazione della domanda se mancano indicazione dell'agevolazione o pagamento.
- La disciplina del condono deve essere distinta dai casi di credito IVA inesistente o derivante da operazioni fittizie: in tali ipotesi la giurisprudenza può escludere l'effetto preclusivo.
- Un vizio formale della notificazione non comporta necessariamente l'inesistenza dell'atto: se il destinatario lo riceve e si costituisce, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- Quando mancano accertamenti di fatto sull'effettivo contenuto della domanda di condono e sui pagamenti, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito, senza definire immediatamente la spettanza del beneficio.
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