Sentenza n. 509/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 985/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per due annualità, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 985/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la Carta del docente per due annualità, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese legali liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza ottemperanda era passata in giudicato ed era stata notificata al domicilio reale dell'Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione spontanea. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali e, benché ritualmente evocato, non si era costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, gli adempimenti dovranno essere compiuti, entro i successivi 90 giorni, dal commissario ad acta individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della decisione e di prevedere, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza ottemperanda aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione della Carta del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una decisione passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella decisione ottemperanda entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro il termine stabilito.
- La persistente inosservanza della decisione giudiziale comporta, secondo la regola generale della soccombenza, la condanna dell'Amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza.
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