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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) l’ordine di chiusura del Punto nascita presso l’Ospedale “Veneziale” di Isernia; 2) la deliberazione della Direzione generale della ASREM prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2026, - allegato n. 1, sottoscritta dal Direttore facente funzioni, con cui è stata statuita “la programmazione della rete dei punti nascita nella regione Molise - presa d’atto”, 3) quanto deliberato in particolare con: a) il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario Regione Molise n. 62 del 29 aprile 2026 (pubblicato sul BURM n. 25 del 4 maggio 2026), ad oggetto “il programma operativo 2026-2028 – Adozione a norma dell’articolo 1 – comma 871, della legge 30 dicembre n. 199”; b) l’allegato n. 2 e il relativo piano allegato, all. n. 3; c) il decreto del Commissario ad acta Regione Molise n. 64 del 30 aprile 2026 (pubblicato sul BURM n. 25 del 4 maggio 2026) avente a oggetto la “programmazione della rete dei punti nascita nella regione Molise – provvedimenti”, d) l’allegato n. 4; 4) tutti gli atti successivamente pubblicati e conosciuti;

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di chiusura del punto nascita dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia e gli atti di programmazione sanitaria regionale e commissariale che ne prevedono la soppressione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (enti territoriali e privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, gli atti con cui la ASREM e il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise hanno disposto la chiusura del punto nascita dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia, nell’ambito della programmazione della rete dei punti nascita e del programma operativo sanitario 2026-2028. È stata contestata, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione dell’atto regolamentare pubblicato il 30 aprile 2026. Nel merito cautelare sono stati dedotti, in particolare, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, con riferimento: alla consistenza e concludenza dei dati utilizzati per disattendere la deroga alla soglia minima di 500 parti annui prevista dal d.m. 70/2015, deroga che sarebbe stata reiteratamente riconosciuta dal Ministero della Salute e dal Comitato Percorso Nascita Nazionale; alla valutazione delle condizioni orogeografiche del bacino di utenza servito dal punto nascita; alle peculiarità territoriali della Regione Molise. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato i rischi per la salute di partorienti e nascituri derivanti dalla chiusura del presidio, soprattutto nei casi di gravidanze a rischio, parti prematuri o altre situazioni urgenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prima facie priva di pregio l’eccezione di tardività, richiamando i principi già espressi dal Tribunale e rilevando che i provvedimenti commissariali erano stati pubblicati nel BURM il 4 maggio 2026. Quanto al fumus boni iuris, ha osservato che le questioni necessitano di approfondimento nel merito, ma ha reputato serie e documentate, nella fase cautelare, le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, soprattutto per l’insufficiente apparente valutazione della deroga alla soglia dei 500 parti annui, delle condizioni orogeografiche e delle peculiarità del territorio regionale. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un rischio concreto e attuale per la salute di gestanti e nascituri, poiché la chiusura avrebbe potuto compromettere la tempestività dell’accesso all’assistenza specialistica, in particolare per gravidanze a rischio e parti prematuri. Il TAR ha precisato che una precedente ordinanza cautelare, relativa anche al punto nascita di Isernia, aveva sospeso soltanto le previsioni riguardanti la riconversione dell’Ospedale di Agnone e del relativo pronto soccorso, senza pronunciarsi sulla legittimità della soppressione del punto nascita di Isernia. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso interinalmente l’efficacia degli atti impugnati limitatamente alle previsioni concernenti la chiusura del punto nascita dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito e compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati.

  • d.m. 70/2015

    soglia minima di parti pari a 500 annuali

    La soglia quantitativa dei 500 parti annui costituisce un parametro della programmazione della rete dei punti nascita; la sua eventuale deroga deve essere valutata sulla base di dati e approfondimenti adeguati, anche in relazione alle condizioni orogeografiche e alle peculiarità territoriali.

  • legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 871

    La disposizione è richiamata quale fondamento normativo dell’adozione del programma operativo sanitario 2026-2028, nell’ambito del quale sono stati adottati gli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un atto di riorganizzazione sanitaria può essere disposta quando le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione risultino serie e documentate, anche se la loro definizione richieda un approfondimento nella fase di merito.
  • La decisione di chiudere o sopprimere un punto nascita deve essere preceduta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione effettiva sulla consistenza dei dati utilizzati, sulla soglia quantitativa dei parti e sulle ragioni per cui eventuali deroghe non siano applicabili.
  • Nella programmazione della rete dei punti nascita, la valutazione non può limitarsi al dato numerico dei parti, ma deve considerare anche le condizioni orogeografiche del bacino di utenza e le peculiarità territoriali della regione interessata.
  • Il periculum in mora sussiste quando la chiusura di un presidio sanitario possa compromettere la tempestività dell’accesso alle cure specialistiche e cagionare rischi concreti per la salute degli utenti, in particolare di gestanti e nascituri in situazioni di emergenza o vulnerabilità.
  • Una precedente ordinanza cautelare che abbia sospeso specifiche misure di riconversione ospedaliera non preclude l’esame di autonome censure rivolte alla soppressione di un diverso servizio sanitario, se la precedente pronuncia non ha deciso sulla legittimità di tale soppressione.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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