Cassazione Civile, Ordinanza n. 25928/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, concernenti IRES, IRAP e IVA, emessi a seguito di PVC: venivano contestati costi per acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ulteriori costi ritenuti privi di certezza e, ai fini IVA, l'annotazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, con irrogazione di sanzioni e accessori. La CTP di Venezia aveva accolto solo parzialmente il ricorso sui profili IVA; la CTR del Veneto aveva invece accolto l'appello della società sulle riprese IRES e IRAP e rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo effettive le operazioni contestate e ritenendo assolto l'onere della prova contraria sulla consapevolezza della frode IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione fiscale, stipulata con le parti processuali e con Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII, comprensivo del debito oggetto della lite e omologato dal Tribunale di Vicenza con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha rilevato che la transazione fiscale e l'accordo di ristrutturazione omologato avevano fatto venir meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, essendo la lite ricompresa nell'accordo e prevedendosi espressamente la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio dopo il passaggio in giudicato dell'omologa. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e ha compensato integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
artt. 57 e 63 CCII
richiamati come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale intervenuti tra le parti; la Corte ne prende atto ai fini della cessazione della materia del contendere
transazione fiscale
considerata idonea, una volta omologata nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ed estesa al debito controverso, a determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e passata in giudicato, comprensiva del credito oggetto di lite, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che l'assetto negoziale sopravvenuto elimini concretamente la ragione del contendere e renda inutile la decisione sul ricorso, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese ove ne ricorrano i presupposti.
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