Sentenza n. 260/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sull' istanza della società potenziale datrice di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha preso atto della rinuncia al ricorso e, poiché il MAECI, quale parte potenzialmente interessata alla prosecuzione del giudizio, non si è opposto ma ha aderito alla richiesta di estinzione, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento della vicenda processuale e della concorde richiesta delle parti.
Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull'istanza della società potenziale datrice di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto un ricorso avverso il silenzio serbato dal MAECI sulla propria istanza. Nel corso del giudizio, ha depositato in data 16 settembre 2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il MAECI ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio con atto depositato il 28 ottobre 2025.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
Il ricorrente può rinunciare al gravame in ogni stato e grado della controversia; ove le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio non si oppongano, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando le altre parti potenzialmente interessate alla sua prosecuzione non si oppongono.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo può essere effettuata dal ricorrente in ogni stato e grado del giudizio; se le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione non si oppongono, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
- La concorde richiesta delle parti giustifica, in presenza dell'andamento della vicenda processuale, la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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