Sentenza n. 66/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del diniego del Comune di Modica n. 1516 del 13 gennaio 2025 sulla domanda di permesso di costruire n. 30170 in data 7 giugno 2024 per l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale multipiano nella particella 550, subalterni 1, 2, 3, 4, del foglio di mappa 119 del catasto fabbricati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale multipiano. Ha dedotto che il lotto, di circa 281 mq, fosse intercluso, integralmente urbanizzato e inserito in un contesto edificato contiguo a una zona commerciale, con caratteristiche omogenee rispetto ai lotti finitimi classificati B/1. Ha quindi sostenuto che il progetto, rispettoso dei parametri della zona B/1, avrebbe dovuto essere assentito mediante applicazione dei relativi indici edificatori, anziché essere assoggettato alla disciplina della zona E/3, che richiede un lotto minimo di 10.000 mq e prevede un indice di 0,03 mc/mq. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, mancata valutazione dello stato di completa urbanizzazione e della disciplina dei lotti interclusi, nonché sviamento di potere. Il ricorrente ha inoltre invocato la disparità di trattamento rispetto a precedenti titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione in situazioni asseritamente analoghe. Il Comune ha sostenuto che l’intervento fosse non conforme alla disciplina urbanistica vigente, che la fattispecie del lotto intercluso operasse solo in presenza di presupposti rigorosi e, di regola, di un’esplicita disciplina di piano, e che l’applicazione degli indici B/1 avrebbe comportato una variante urbanistica non consentita in sede di esame del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’attività amministrativa in materia di permesso di costruire come vincolata all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con al più margini di discrezionalità tecnica. Ha rilevato che il progetto applicava l’indice di edificabilità della zona B/1, pari a 5 mc/mq, mentre il lotto era classificato dal vigente strumento urbanistico come zona E/3, soggetta a un lotto minimo di 10.000 mq e a un indice di 0,03 mc/mq. In assenza di una specifica norma tecnica che consentisse ai lotti interclusi in zona agricola di applicare gli indici della zona confinante o di derogare alla disciplina E/3, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il titolo. Poiché il ricorrente non aveva impugnato la pianificazione generale, non poteva contestare in sede di rilascio del permesso l’inclusione del lotto in zona agricola né ottenere l’applicazione giudiziale di una diversa disciplina, che avrebbe prodotto una variante urbanistica sostanziale. L’eventuale sopravvenuta irragionevolezza della classificazione, derivante dall’evoluzione dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante gli strumenti propri della pianificazione, eventualmente attraverso una variante. Il Collegio ha escluso anche l’applicabilità della disciplina del lotto intercluso, trattandosi di istituto eccezionale e rigoroso, normalmente fondato su un’esplicita previsione di piano e comunque subordinato alla conformità integrale del progetto allo strumento urbanistico, requisito mancante nel caso concreto. I vizi di eccesso di potere, compresa la disparità di trattamento, non potevano incidere su un diniego sostanzialmente vincolato. Inoltre, il privato non può invocare a proprio favore precedenti titoli edilizi eventualmente illegittimi rilasciati a terzi, poiché l’illegittimità commessa in altra situazione non impone all’amministrazione di reiterarla. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 54-bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore generale
lotto minimo di intervento pari a mq 10.000 e indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq per l’edificazione abitativa in zona E/3
La disposizione rende il progetto non conforme, poiché il lotto non raggiunge la superficie minima e la volumetria progettata è stata calcolata applicando l’indice di una diversa zona urbanistica.
art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore generale
indice di fabbricabilità relativo alla zona B1 pari a 5,00 mc/mq
L’indice B/1 non è applicabile al lotto classificato E/3 in assenza di una specifica previsione normativa o di piano.
art. 14 d.P.R. 380/2001
permesso di costruire in deroga
La deroga agli strumenti urbanistici è ammessa mediante lo specifico procedimento previsto dalla norma e per particolari interventi diretti a soddisfare un interesse pubblico prevalente; non consente deroghe parcellizzate prive di una coerente base normativa.
artt. 3, 4, 5, 7 e 8 d.m. 1444/1968
Gli standard urbanistici costituiscono un limite alla pianificazione e confermano che gli interventi di trasformazione devono trovare base in un atto di pianificazione.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di costruire costituisce attività vincolata, o al più caratterizzata da discrezionalità tecnica, diretta ad accertare la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; in presenza di una non conformità, l’amministrazione non può rilasciare il titolo sulla base di valutazioni di opportunità o di fatto estranee alla disciplina di piano.
- In sede di esame di una domanda di permesso di costruire non è possibile applicare al singolo lotto gli indici edificatori di una diversa zona urbanistica, quando ciò determini sostanzialmente una variante al piano regolatore non prevista dalla legge o dallo strumento urbanistico.
- L’eventuale sopravvenuta irragionevolezza della classificazione urbanistica di un’area, dovuta alla completa urbanizzazione o all’evoluzione dell’edificato circostante, deve essere fatta valere mediante gli strumenti propri della pianificazione urbanistica, inclusa l’eventuale variante, e non attraverso il rilascio di un singolo titolo edilizio difforme dal piano.
- La disciplina del lotto intercluso costituisce una deroga eccezionale, operante nei rigorosi limiti previsti dalla pianificazione e dalla giurisprudenza; non può essere invocata quando il progetto non sia integralmente conforme alla disciplina urbanistica applicabile al lotto.
- Il principio di legalità impedisce di ottenere un titolo edilizio illegittimo invocando precedenti provvedimenti eventualmente illegittimi rilasciati ad altri soggetti. La disparità di trattamento non può consistere nella pretesa di estendere un trattamento favorevole contrario alla disciplina urbanistica vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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