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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24530/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in abitazione in concorso. Con l'unico motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse celebrato l'udienza in sua assenza nonostante egli fosse detenuto e impossibilitato a comparire perché ricoverato presso la struttura sanitaria dell'istituto di detenzione. Ha ulteriormente sviluppato la censura con memoria depositata il 1° aprile 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per mancata tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., non si applica la disciplina del legittimo impedimento a comparire di cui all'art. 420-ter c.p.p., perché in tale modello procedimentale non è prevista la comparizione personale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    nel giudizio di appello cartolare non partecipato, la tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante è condizione per la sua comparizione personale

  • art. 420-ter c.p.p.

    la disciplina del legittimo impedimento a comparire non si applica quando nel giudizio di appello cartolare non è prevista la comparizione personale dell'imputato

  • art. 62 c.p.p.

    non citato

  • spese processuali

    il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

  • Cassa delle ammende

    somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, l'assenza dell'imputato non può essere censurata invocando il legittimo impedimento a comparire se non era stata tempestivamente richiesta la partecipazione in presenza ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
  • La disciplina del legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p. presuppone una comparizione personale dell'imputato; se il modello processuale non prevede tale comparizione, la relativa censura è manifestamente infondata.
  • La mancata attivazione del meccanismo previsto per la partecipazione personale in appello preclude di dolersi, in cassazione, della celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato detenuto o ricoverato.
  • Quando il ricorso è fondato su una norma processuale inconferente rispetto al rito applicato, la doglianza è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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