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Ordinanza

Ordinanza n. 4070/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202513044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione relativa alla capitalizzazione, nonché delibera di massima sulle nuove linee guida in materia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera adottata il 31 luglio 2025 dalla Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione e la delibera di massima del 18 giugno 2025, con cui erano state delineate nuove linee guida in materia di capitalizzazione, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso della fase cautelare è emersa la necessità di chiarire la sospensione dell'erogazione del contributo economico, le ragioni della mancata corresponsione della somma di 10.000 euro prevista al momento della fuoriuscita dal programma e le modalità e tempistiche di erogazione delle somme riconosciute a titolo di capitalizzazione per l'acquisto di un immobile. È inoltre controversa la circostanza relativa alla mancata comunicazione delle coordinate bancarie e va verificata l'eventuale sopravvenienza di pignoramenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto indispensabile acquisire dal Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notifica se antecedente, una relazione sui tre profili indicati: eventuale sospensione e decorrenza della sospensione del contributo economico destinato al ricorrente e al suo nucleo familiare; ragioni della mancata erogazione della somma di 10.000 euro prevista alla fuoriuscita dal programma, con verifica della contestata mancata trasmissione delle coordinate bancarie; modalità e tempistiche di erogazione delle somme già riconosciute a titolo di capitalizzazione e finalizzate all'acquisto di un immobile, nonché eventuali pignoramenti dell'Agenzia delle Entrate. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 giugno 2026. Le spese della fase sono state riservate all'esito della decisione sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi

    La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione della domanda cautelare richiede chiarimenti su fatti controversi relativi alla sospensione o all'erogazione di prestazioni economiche amministrative, il giudice può ordinare all'amministrazione una relazione istruttoria specifica su decorrenza, ragioni del mancato pagamento, adempimenti richiesti al beneficiario e vicende esecutive eventualmente incidenti sull'erogazione.
  • In presenza di una contestazione tra le parti circa la trasmissione delle coordinate bancarie necessarie al pagamento di una somma riconosciuta, tale circostanza può essere oggetto di specifico accertamento istruttorio prima della decisione cautelare.
  • Quando le spese della fase cautelare non possono essere regolate prima della definizione della relativa domanda, il giudice può riservarne la decisione all'esito della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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