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Ordinanza

Ordinanza n. 920/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso principale: - del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale n. 17751 31 luglio 2019 con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1^ febbraio 2018 per la classe di concorso A018-filosofia e scienze umane nella Regione Puglia; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso; quanto ai motivi aggiunti: - delle graduatorie emendate relative alla classe di concorso A018-filosofia e scienze umane per la regione Puglia del Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018, pubblicate in data 11.12.2019 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, nella parte in cui non contemplano il nome della ricorrente, insieme col decreto della medesima data del Direttore generale che le approva e rende esecutive; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa201901505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A018 e graduatorie emendate che non includono la candidata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l'ha esclusa dalla procedura concorsuale bandita per la classe A018, relativa a filosofia e scienze umane nella Regione Puglia, nonché, con motivi aggiunti, le successive graduatorie emendate nella parte in cui non la contemplano e il relativo atto di approvazione. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso, ma dà atto della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura e occupano posizioni utili nelle graduatorie impugnate.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né delle graduatorie. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha disposto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'amministrazione dovrà pubblicare l'avviso, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, indicando anche i controinteressati come i soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie regionali impugnate. La documentazione dovrà restare online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado; l'amministrazione dovrà inoltre rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 la pubblica udienza per l'ulteriore trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di adottare modalità idonee per l'integrazione del contraddittorio quando ricorrono particolari esigenze processuali.

  • art. 49 c.p.a.

    È posto a fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio e dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di controinteressati e risulta difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dall'ordine di pubblicare il testo integrale del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento giudiziario, nonché dall'indicazione della categoria dei controinteressati e delle modalità per seguire il processo.
  • Quando l'ordinanza prescrive specifici adempimenti di pubblicazione e il deposito della relativa prova entro termini perentori, l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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