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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16867/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Una società concessionaria della gestione di un complesso sportivo polifunzionale impugnava un avviso di accertamento TOSAP relativo all'anno 2006, emesso per l'occupazione dell'area esterna adibita a parcheggio. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava, ritenendo che l'area fosse occupata dalla contribuente per finalità privatistiche, con accesso riservato ai clienti paganti e gestione lucrativa del parcheggio. In cassazione la società ricorrente proponeva sei motivi: 1) deduceva la cessazione della materia del contendere in ragione di note comunali che avrebbero disposto l'interruzione della riscossione; 2) denunciava la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'area era compresa nella concessione per il project financing e quindi non tassabile; 3) invocava l'esenzione ex art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, assumendo che le opere erano state realizzate per conto del Comune; 4) invocava l'esenzione ex art. 49, lett. e), per la prevista devoluzione gratuita al Comune dell'impianto al termine della concessione; 5) lamentava omessa pronuncia della CTR su tale esenzione; 6) lamentava omessa pronuncia sulla censura relativa alla violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e alla ritenuta mancata prova della non destinazione pubblica dell'area.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non vi era un accordo transattivo né una rinuncia al giudizio pendente, ma solo manifestazioni di volontà dell'amministrazione non tradotte in atti processuali idonei. Ha poi affermato che la TOSAP è dovuta quando l'area pubblica è occupata dal concessionario per finalità economiche e lucratived, anche se l'occupazione avviene nell'ambito di una concessione di project financing e anche se il canone o le tariffe siano funzionali all'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. Ha inoltre precisato che l'esenzione ex art. 49, lett. a), non spetta alla società concessionaria che occupi il suolo in proprio e per fini lucrativi, e che l'esenzione ex art. 49, lett. e), presuppone la previsione di una devoluzione gratuita di impianti adibiti a servizio pubblico realizzati dal concessionario, circostanza non ricorrente nel caso concreto, poiché l'oggetto dell'imposizione era l'area parcheggio e non il centro sportivo. La doglianza sull'omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la questione era comunque priva di fondamento nel merito. Infine, la censura sull'onere della prova è stata dichiarata irrilevante, poiché anche la mancata destinazione pubblica originaria dell'area non avrebbe escluso il presupposto impositivo, trattandosi comunque di occupazione concessoria del suolo pubblico da parte di un'impresa lucrativa.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 507/1993

    individua, insieme all'art. 39, il presupposto impositivo della TOSAP nelle occupazioni di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che sottraggano il bene all'uso pubblico o comportino un'utilizzazione particolare ed eccezionale.

  • art. 39 d.lgs. n. 507/1993

    concorre a definire il presupposto della TOSAP e la sua applicazione alle occupazioni di aree pubbliche.

  • art. 45 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per il regime tariffario delle occupazioni temporanee.

  • art. 46 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per il regime tariffario delle occupazioni permanenti.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993

    l'esenzione spetta solo se l'occupazione è ascrivibile al soggetto esente, ossia allo Stato o all'ente pubblico, e non alla società concessionaria che opera in proprio per fini lucrativi.

  • art. 49, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 507/1993

    l'esenzione richiede la previsione convenzionale o pattizia della devoluzione gratuita al Comune, al termine del rapporto, di impianti adibiti a servizi pubblici effettivamente realizzati dal concessionario.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; rileva l'omissione di pronuncia ma la supera decidendo nel merito per infondatezza della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge dedotte in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte reputa la censura irrilevante rispetto alla sussistenza del presupposto impositivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente alla Corte di decidere nel merito in presenza di omessa pronuncia su una questione di puro diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di cassazione di decidere nel merito ove la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in materia di contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di TOSAP, il presupposto impositivo sussiste quando l'occupazione di suolo pubblico da parte del concessionario sottrae l'area all'uso collettivo ovvero realizza un'utilizzazione particolare ed eccezionale del bene, anche se l'iniziativa è inserita in un'operazione di project financing o in una concessione finalizzata all'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.
  • L'esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende alla società concessionaria che occupi il suolo in proprio e per finalità imprenditoriali e lucrative; l'esenzione richiede che l'occupazione sia direttamente ascrivibile al soggetto pubblico esente oppure che il concessionario agisca come mero sostituto dell'ente nello sfruttamento del bene.
  • L'esenzione fondata sulla devoluzione gratuita degli impianti al termine della concessione richiede una previsione convenzionale o pattizia riferita a impianti adibiti a servizi pubblici effettivamente realizzati dal concessionario; non è sufficiente la mera restituzione di beni già di proprietà pubblica né la previsione unilaterale della società.
  • In cassazione, l'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone necessariamente la cassazione con rinvio quando la questione è di puro diritto e può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti istruttori.
  • La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è irrilevante quando, anche assumendo provato il fatto allegato dalla parte, il presupposto impositivo risulta comunque integrato sulla base della qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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