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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04061/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non individuava quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione, né si confrontava con una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per il tentato furto confermato in appello.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di conferma in appello.

  • art. 707 c.p.

    Richiamato come ulteriore reato contestato e confermato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come parametro per sostenere la sussistenza di cause di non punibilità; la censura è stata ritenuta però non specificamente articolata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la mancanza di indicazione degli elementi a sostegno della censura rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, indicando puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della critica.
  • La deduzione di una causa di non punibilità richiede una censura concretamente argomentata: non è sufficiente un richiamo astratto all'art. 129 c.p.p. senza spiegare quali elementi processuali imponessero una diversa decisione.
  • Quando la motivazione di merito è logicamente coerente e il ricorso non individua in modo chiaro i passaggi contestati, la Corte può dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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