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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00426/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava in parte la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente deduceva: (1) errore nella configurazione del dolo e nella qualificazione della condotta, sostenendo che le somme distratte fossero in realtà restituzioni di un mutuo soci e quindi integrassero al più una bancarotta preferenziale (prescritta); (2) errata valutazione e mancata esclusione della recidiva ai sensi dell'art.99 c.p.; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità (art.219 legge fall.); (4) illegittimità nella determinazione della durata delle pene accessorie; (5) motivi reiterativi e complementari al primo motivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili i primi e quinto motivo per genericità e per chiedere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (per somme pagate a favore di Agos Ducato s.p.a. €5.000 e della società agricola Columbe €14.000), osservando l'assenza di prova che si trattasse di restituzioni documentate di prestiti soci e valorizzando la regola della postergazione richiamata (art.2467 c.c. nel testo). Ha confermato che il dolo richiesto è il dolo generico (consapevolezza e volontà del depauperamento del patrimonio sociale). Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto correttamente motivate la statuizione sulla recidiva qualificata (per precedenti analoghi e temporalmente contigui), ha negato l'attenuante per particolare tenuità del danno in considerazione del pregiudizio ai creditori e ha giudicato congrua la durata delle pene accessorie parametrata alla pena principale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L.F.) artt. 216, comma 1 n.1), 3, 223, comma 1

    Norme richiamate in relazione alla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla descrizione degli elementi della fattispecie; la Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo integrata la distrazione di beni in periodo di dissesto.

  • Art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva qualificata in ragione della analogia e della contiguità temporale dei precedenti penali, giustificando l'aggravamento.

  • Art. 219 legge fallimentare (ultimo comma)

    Riferito all'attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ha escluso l'applicazione dell'attenuante ritenendo il danno ai creditori significativo e non integralmente riparato retroattivamente.

  • Art. 2467 cod. civ.

    Richiamato come principio della postergazione dei crediti dei soci: la Corte ha ritenuto che, in periodo di dissesto, il rimborso di finanziamenti ai soci integri il reato di bancarotta per distrazione e violi la regola della postergazione.

  • Art. 167 cod. pen.

    Citato in relazione all'estinzione per prescrizione di uno dei precedenti (evasione imposte); la Corte ha comunque valutato il significato complessivo dei precedenti ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • In periodi in cui l'impresa manifesti stato di dissesto, i rimborsi a soci o pagamenti diretti a creditori personali del socio sono scrutinati come possibili atti di distrazione e non automaticamente qualificabili come bancarotta preferenziale; è necessaria chiara e documentata prova dell'effettivo titolo e della correttezza della restituzione.
  • Il dolo nella bancarotta patrimoniale per distrazione è un dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella a garanzia delle obbligazioni, indipendentemente dalla finalità soggettiva di recupero futuro.
  • La prova dell'esistenza e della natura del credito del socio (mutuo, versamento in conto capitale, ecc.) e della sua effettiva estinzione o contabilizzazione è cruciale per evitare la qualificazione come distrazione; documentazione e evidenze contabili sono determinanti.
  • La recidiva qualificata può essere riconosciuta anche se alcuni precedenti sono estinti per prescrizione, quando vi sia identità di natura delle condotte e contiguità temporale che dimostri una progressione criminosa rilevante ai fini della maggior pericolosità sociale.
  • La semplice restituzione o azioni successive al fallimento non cancellano automaticamente la fattispecie già perfezionata: il recupero del bene è rilevante ai fini della valutazione equilibrante (attenuanti) ma non estingue il reato già consumato.
  • In Cassazione è difficile ottenere la riconsiderazione del materiale probatorio: i motivi generici che sollecitano una rivalutazione delle prove sono spesso inammissibili.

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