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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6655/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conte impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di semilibertà rilevando l'ostatività ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. per un omicidio commesso il 2 luglio 1992 ritenuto connotato da finalità o metodo mafioso (aggravante ex art. 7 d.l. 13/5/1991 n.152 conv. L. 12/7/1991 n.203). Il ricorrente contestava che l'aggravante fosse stata esclusa o non accertata in sede di cognizione (tale esclusione, se reale, sarebbe incompatibile con l'ostatività in esecuzione), invocava il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione e censurava la valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla (non) impossibilità della collaborazione con la giustizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente non ha allegato la sentenza di cognizione che proverebbe la presunta esclusione dell'aggravante e non ha chiarito se l'esclusione fosse di merito o formale; quindi la censura mancava di specificità e autosufficienza. Ha affermato il principio secondo cui il giudice di sorveglianza può interpretare il giudicato e ricavare dalla sentenza di merito la sussistenza dell'aggravante ex art. 7, con conseguente operatività dell'art. 4-bis anche se l'aggravante non era stata formalmente contestata in cognizione. Ha inoltre precisato che l'ostatività assoluta era già introdotta dal d.l. n.306/1992 (in vigore dal 9 giugno 1992), per cui l'omicidio del 2 luglio 1992 rientra nel regime ostativo e non sussiste violazione del principio di irretroattività. Le censure sulla valutazione della collaborazione sono questioni di merito riservate al giudice di sorveglianza e non rientrano nella cognizione di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)

    Prevede l'inserimento di taluni reati in una fascia ostativa che esclude, in determinate ipotesi (prima fascia), la concessione di benefici penitenziari; il giudice di sorveglianza può interpretare il giudicato per rilevarne l'operatività anche se l'aggravante non fu formalmente contestata in cognizione.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

    Introduce l'aggravante per i reati commessi con avvalimento del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa; la sussistenza dei fatti costitutivi dell'aggravante può essere desunta in sede esecutiva dalla sentenza di merito.

  • d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15 (poi convertito)

    entrata in vigore 9 giugno 1992

    Il regime di ostatività nella prima fascia, per i reati aggravati dall'art. 7, era già previsto nella versione originaria del decreto-legge entrato in vigore il 9/6/1992; pertanto i reati commessi dopo tale data rientrano nel divieto di concessione dei benefici.

  • legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356

    La Corte osserva che la conversione non è la fonte originaria dell'ostatività assoluta, che risale al d.l.; la conversione non modifica la rilevanza temporale applicativa per il caso concreto.

  • art. 25 Cost. e art. 7 CEDU

    art. 25, secondo comma Cost.; art. 7 CEDU

    Tutela contro l'applicazione retroattiva di norme o orientamenti sfavorevoli: il principio di non retroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole opera solo quando vi sia un affidamento meritevole di tutela su un orientamento consolidato, che qui non sussiste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o irrituale; applicata qui per il carattere inammissibile e in parte irrituale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e può, attraverso l'esame della sentenza di merito, rilevare la sussistenza di circostanze aggravanti (es. avvalimento del metodo mafioso) anche se non formalmente contestate in fase di cognizione.
  • Chi impugna decisioni esecutive sostenendo che in sede di merito un'aggravante sia stata esclusa deve allegare e depositare la sentenza di cognizione e specificare chiaramente se l'esclusione è di merito (sussistenza degli elementi) o solo formale; altrimenti la censura è inammissibile per mancata autosufficienza.
  • L'ostatività assoluta prevista per i reati aggravati dall'art. 7 si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del d.l. n.306/1992 (9 giugno 1992); per reati successivi a tale data non opera il rilievo di irretroattività favorevole qui invocato.
  • Il principio di non retroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole tutela l'affidamento solo se vi è stato un orientamento consolidato e prevedibile; un contrasto giurisprudenziale superato da un orientamento restrittivo non costituisce di per sé una tutela.
  • Le valutazioni discrezionali e di fatto del giudice di sorveglianza circa la possibilità di collaborazione del detenuto (elemento rilevante per i benefici) sono questioni di merito difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali specifici e denunciati con precisione.
  • Ricorsi infondati o procedimentalmente insufficienti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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