Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21372/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. oppure, in subordine, la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18191/22 della Corte di cassazione. Ha dedotto che in quella decisione era stata disposta la sua condanna alle spese di lite, benché negli atti risultasse una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. idonea a escludere la condanna alle spese e non considerata dalla Corte. L'ente previdenziale si è limitato a costituirsi con procura, senza svolgere attività difensiva. La questione concreta riguarda quindi la correttezza della statuizione sulle spese in presenza della dichiarazione di esenzione e la possibilità di emendarla tramite il rimedio della correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto la domanda di correzione dell'errore materiale, ritenendo che, in presenza di una valida dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la regolazione delle spese abbia contenuto sostanzialmente predeterminato e obbligato, sicché la mancata considerazione dell'esenzione sia emendabile con la correzione dell'errore materiale. Ha quindi corretto l'ordinanza n. 18191/22 espungendo dalla motivazione la frase "spese secondo soccombenza" e dal dispositivo il passaggio da "Condanna il ricorrente" a "spese generali al 15%". Nulla è stato disposto sulle spese del presente procedimento, qualificato come avente natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    invocato come base del ricorso per revocazione per errore di fatto/errore materiale nella precedente ordinanza

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione resa nelle forme previste dalla norma, se valida e risultante dagli atti, impone l'esenzione dalla condanna alle spese e la sua mancata considerazione è correggibile come errore materiale

Massime di principio

  • Quando dagli atti risulta una valida dichiarazione di esenzione dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la decisione sulle spese non è rimessa a una valutazione discrezionale, ma è sostanzialmente vincolata.
  • La mancata considerazione di una valida dichiarazione di esenzione dalle spese può integrare un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, anziché richiedere necessariamente un nuovo giudizio di merito.
  • Nel giudizio di correzione dell'errore materiale avente ad oggetto un provvedimento della Corte di cassazione, se la correzione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese, la Corte può intervenire direttamente sul testo dell'ordinanza senza rinvio.
  • Se il procedimento ha natura amministrativa, non viene disposta la regolazione delle spese del giudizio di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.