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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12343 n. 28535 del 02/02/2021

PARMAREGGIO/RAMO DI AZIENDA DI AGRIFORM

AGCMC12343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’operazione comporta l’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Parmareggio S.p.A., dell’intero ramo d’azienda di Agriform S.C.A. relativo alla produzione, stagionatura e confezionamento di formaggi. Il mercato interessato è quello nazionale dei formaggi duri tipo grana, con possibili segmentazioni per prodotto, canale distributivo, marchio e formato. Le quote congiunte restano inferiori al 15% nel mercato complessivo e nei principali segmenti, mentre nel private label risultano inferiori al 30-35%. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Parmareggio acquisisce il ramo d’azienda caseario di Agriform mediante conferimento e aumento di capitale; l’AGCM non avvia l’istruttoria, ritenendo l’operazione non lesiva della concorrenza.

Acquisizione del ramo d’azienda caseario di Agriform da parte di Parmareggio

L’operazione riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Parmareggio S.p.A., del ramo d’azienda di Agriform S.C.A. dedicato alla produzione, stagionatura e confezionamento di formaggi. L’AGCM, applicando la legge n. 287/1990, ha valutato la concentrazione in fase preliminare e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.

Parti e operazione

Parmareggio opera nella commercializzazione di formaggi duri, panna e burro ed è controllata esclusivamente da Bonterre S.p.A., a sua volta soggetta al controllo congiunto di Unibon S.p.A. e del Consorzio Granterre Caseifici e Allevamenti S.C.A. Agriform è una cooperativa attiva nella produzione e commercializzazione di formaggi tipici, con una particolare esposizione al grana padano, che rappresenta oltre il 60% del suo fatturato.

L’oggetto dell’acquisizione è l’intero complesso aziendale di Agriform relativo alla produzione, stagionatura e confezionamento di formaggi, comprensivo degli stabilimenti produttivi. Dal perimetro è esclusa la partecipazione del 50% detenuta da Agriform in Casearia Fanticini S.r.l., società indicata come in liquidazione e già attiva fino al 2019 nella produzione e commercializzazione di parmigiano reggiano.

L’operazione si realizza mediante il conferimento del ramo d’azienda in Parmareggio e un contestuale aumento del capitale sociale, sottoscritto da Agriform per il 30%. Al termine dell’operazione, Bonterre deterrebbe il 70% del capitale di Parmareggio e Agriform il restante 30%. Agriform continuerebbe a operare come cooperativa a mutualità pura, limitandosi ad acquisire i prodotti caseari dai propri soci e a conferirli a Parmareggio.

Qualificazione giuridica e soglie

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione di parte di un’impresa.

È stato ritenuto sussistente l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate nell’ultimo esercizio era superiore a 504 milioni di euro, mentre il fatturato individuale nazionale di almeno due imprese interessate superava 31 milioni di euro. Il fatturato del ramo acquisito era pari, nel 2019, a circa [100-504] milioni di euro; quello di Agriform a circa 177,5 milioni di euro, mentre il gruppo Bonterre aveva realizzato in Italia circa [700-1.000] milioni di euro.

Mercati rilevanti

Il settore interessato è quello della produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, con particolare riferimento ai formaggi duri tipo grana. In linea con i precedenti nazionali e dell’Unione europea richiamati nel provvedimento, tale comparto comprende parmigiano reggiano, grana padano, altri formaggi tipici e formaggi duri non di marca, inclusi eventuali prodotti esteri di imitazione, e costituisce un mercato distinto rispetto alle altre tipologie di formaggi e prodotti lattiero-caseari.

L’Autorità rileva che potrebbero essere considerate ulteriori segmentazioni:

  • canale OOH, relativo al consumo fuori casa, e canale retail;
  • prodotti DOP e prodotti privi di marchio o qualificazione di qualità;
  • nel retail, prodotti a marchio del distributore e prodotti con marchio del produttore;
  • formaggi venduti in forme intere, porzionati o grattugiati.

Tuttavia, l’AGCM ritiene non necessaria una definizione più puntuale del mercato, poiché l’esito della valutazione non cambierebbe secondo le diverse ipotesi di segmentazione. Sotto il profilo geografico, il mercato è considerato nazionale, in ragione delle specifiche abitudini di consumo, delle differenze di prezzo e delle differenti condizioni concorrenziali tra Paesi.

Posizioni di mercato e sovrapposizioni

Nel mercato complessivo dei formaggi duri tipo grana, Parmareggio detiene una quota pari al [5-10%], mentre Agriform detiene una quota dell’[1-5%]. L’incremento derivante dall’operazione e la sovrapposizione orizzontale risultano pertanto inferiori al 15%.

Nei principali segmenti di prodotto le parti presentano specializzazioni differenti. Parmareggio opera soprattutto nel parmigiano reggiano, con una quota di circa il [15-20%], mentre Agriform è prevalentemente attiva nel grana padano, con una quota di circa il [5-10%]. Le sovrapposizioni nei due segmenti sono quindi ritenute del tutto marginali.

Considerando unitariamente parmigiano reggiano e grana padano, cioè includendo il grana padano quale possibile sostituto più stretto del parmigiano reggiano, il nuovo operatore controllerebbe circa il [20-25%] dell’offerta complessiva. L’Autorità sottolinea la presenza di numerosi concorrenti qualificati, tra cui Biraghi, Ferrari, Trentingrana, Ambrosi, Lactalis, Ferrarini e altri.

Canali distributivi, formati e private label

Anche ipotizzando mercati distinti per canale distributivo, non emergono sovrapposizioni problematiche. Nel canale OOH Parmareggio detiene una quota dell’[1-5%] e Agriform una quota inferiore all’1%. Nel canale retail, le quote sono rispettivamente pari al [5-10%] e a circa l’[1-5%], con una quota congiunta comunque inferiore al 15% anche nei diversi segmenti basati sul formato di vendita, ossia forme intere, porzionati e grattugiati.

Nel segmento della produzione di formaggi duri tipo grana per private label, Parmareggio detiene il [25-30%] e Agriform l’[1-5%]. La quota congiunta risulterebbe comunque inferiore al [30-35%].

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’AGCM esclude che l’operazione possa determinare criticità concorrenziali significative. In particolare, le quote risultano contenute nel mercato complessivo e nei principali segmenti, le attività delle parti sono prevalentemente complementari tra parmigiano reggiano e grana padano e permane una pluralità di operatori qualificati.

Quanto al private label, il provvedimento evidenzia alcuni elementi di disciplina concorrenziale. Le forniture alla GDO sono fortemente contendibili, poiché i produttori di parmigiano reggiano già attivi con un proprio marchio possono adattare rapidamente parte dell’offerta agli standard richiesti dai capitolati della distribuzione. Inoltre, la forza commerciale e contrattuale della GDO, soprattutto in presenza di alternative di fornitura concrete, limita la possibilità dei produttori di adottare autonome politiche commerciali e di prezzo.

Esito

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ritiene che l’operazione non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati.

Non sono state richieste né previste misure correttive o impegni. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, disponendo la comunicazione della conclusione alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

Parmareggio, controllata da Bonterre, acquisisce il ramo d’azienda di Agriform relativo alla produzione, stagionatura e confezionamento di formaggi, inclusi gli stabilimenti produttivi ed esclusa la partecipazione in Casearia Fanticini. L’operazione avviene mediante conferimento del ramo in Parmareggio e aumento di capitale sottoscritto da Agriform; al termine Bonterre deterrà il 70% di Parmareggio e Agriform il 30%.

Qualificazione e obbligo di comunicazione

L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione di parte di un’impresa. È soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché sono superate le soglie di fatturato nazionale applicabili: oltre 504 milioni di euro complessivi e oltre 31 milioni di euro individuali per almeno due imprese interessate.

Mercato rilevante

Il mercato del prodotto è individuato nei formaggi duri tipo grana, comprendenti in particolare parmigiano reggiano e grana padano, distinto dalle altre tipologie di formaggi e prodotti lattiero-caseari. L’Autorità considera possibili segmentazioni per canale OOH e retail, prodotti DOP e non DOP, private label e marche proprie, nonché forme intere, porzionati e grattugiati, ma ritiene non necessario definirle in modo più preciso perché l’esito non cambierebbe. Il mercato geografico ha dimensione nazionale.

Quote e sovrapposizioni

Nel mercato complessivo dei formaggi duri tipo grana Parmareggio detiene circa il [5-10%] e Agriform l’[1-5%], con sovrapposizione inferiore al 15%. Nel parmigiano reggiano Parmareggio ha circa il [15-20%], mentre nel grana padano Agriform ha circa il [5-10%]; le sovrapposizioni nei due segmenti sono marginali. Nel canale retail le quote sono rispettivamente [5-10%] e [1-5%], mentre nel canale OOH sono [1-5%] e inferiori all’1%. Nel private label la quota congiunta resta inferiore al [30-35%].

Valutazione concorrenziale ed esito

L’AGCM ritiene che l’operazione non determini né la costituzione né il rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990. La nuova entità raggiungerebbe circa il [20-25%] dell’offerta complessiva di parmigiano reggiano e grana, in presenza di numerosi concorrenti qualificati. Nel private label la contendibilità delle forniture e il potere contrattuale della GDO limitano ulteriormente il rischio di esercizio di potere di mercato. L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatosettore lattiero-caseario

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