Sentenza del 18/07/2019 n. 19327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lema S.p.A. ha impugnato l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni per infedele denuncia della superficie soggetta a TARSU relativa all'anno 2008, per l'importo complessivo di 18.713 euro. La società sosteneva, con il primo motivo, che la Commissione Tributaria Regionale non avesse esaminato le modifiche intervenute nell'immobile tra il 2008, anno d'imposta, e il 2013, anno dell'accertamento. Con il secondo motivo contestava l'assoggettamento a TARSU dell'area destinata a magazzino e transito dei carrelli elevatori, sostenendo che tale area dovesse essere esclusa perché collegata all'attività produttiva e potenzialmente interessata da rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché ricorreva una doppia conforme: sia la Commissione Tributaria Provinciale sia quella Regionale avevano deciso sulla base delle medesime valutazioni di fatto, rendendo non deducibile in Cassazione il vizio di omesso esame del fatto ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto secondo cui l'area adibita a magazzino e transito non era destinata alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi. La Corte ha confermato quindi la legittimità della tassazione dell'area. Lema S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre rimborso forfettario e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
"Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione [...] può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)."
In presenza di una doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per Cassazione non può essere basato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti."
Il motivo consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non può essere utilizzato per rivalutare gli elementi probatori o contestare una ricostruzione di fatto già compiuta dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
Art. 62, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507 del 1993
"La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti"; "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi".
La superficie è ordinariamente soggetta a TARSU. L'esclusione riguarda soltanto la parte dell'area che, per caratteristiche strutturali e destinazione, produce normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi il cui smaltimento è a carico del produttore. L'esenzione non si estende automaticamente a magazzini, depositi, uffici, servizi o aree di transito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini TARSU, la superficie tassabile comprende in via generale tutti i locali e le aree scoperte detenuti, indipendentemente dall'uso, salvo la specifica dimostrazione che una determinata porzione produca normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi.
- L'esclusione dalla tassa deve essere riferita alla parte concreta dell'immobile direttamente interessata dal processo produttivo e non può essere estesa automaticamente ad aree di magazzino, deposito, movimentazione o transito.
- La qualificazione di un'area come produttiva o non produttiva di rifiuti speciali costituisce normalmente un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito; in Cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione a quella già compiuta.
- Quando primo e secondo grado decidono sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera la doppia conforme e il ricorso per Cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Il contribuente che invoca una riduzione o esclusione della superficie tassabile deve documentare con precisione la conformazione dei locali, la loro destinazione effettiva e la tipologia di rifiuti prodotti, con riferimento all'anno d'imposta contestato.
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