Ordinanza n. 991/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva del Ministero della Difesa, consistente nella mancata adozione di misure di prevenzione e protezione dall’esposizione professionale all’amianto e ad altri agenti patogeni
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’insorgenza di asbestosi pleurica e micronoduli polmonari, nonché di ulteriori patologie, asseritamente contratte durante il servizio prestato nella Marina Militare dal 1959 al 1982, sia a bordo sia presso basi a terra. La responsabilità dell’amministrazione era ricondotta a negligenza e imperizia e alla mancata predisposizione di sistemi di aspirazione, separazione e confinamento, nonché di dispositivi di protezione individuale. La dipendenza della patologia da causa di servizio era stata riconosciuta in sede amministrativa, con conseguente equiparazione a vittima del dovere. Dopo il decesso del ricorrente, il coniuge e i figli si sono costituiti in riassunzione quali eredi, insistendo per il risarcimento dei danni già subiti dal de cuius, del danno derivante dalla morte e del danno catastrofale e morale catastrofale. Il Ministero ha contestato l’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla condotta illecita, anche in relazione alle conoscenze scientifiche dell’epoca, e al nesso causale tra esposizione, omissione delle misure protettive e patologie. Ha inoltre eccepito l’irrisarcibilità del danno tanatologico, l’assenza di prova di un danno biologico superiore a quello riconosciuto ai fini della pensione privilegiata, la mancata prova del danno catastrofale e la compensatio lucri cum damno rispetto alle provvidenze già corrisposte o dovute per le medesime infermità.
La decisione
Il TAR, non definitivamente decidendo, ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti tecnici e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. Il CTU, individuato dal Dirigente della Direzione regionale INAIL per la Sardegna, dovrà accertare la natura, l’entità e la causa delle patologie, verificando secondo il criterio del “più probabile che non” se esse siano riconducibili alle attività di servizio e valutando l’eventuale contributo concausale. Dovrà inoltre stabilire se, tra febbraio 2014 e marzo 2025, vi sia stata una stabilizzazione clinica con postumi permanenti autonomamente valutabili oppure un decorso progressivo sino al decesso; in relazione a tale alternativa dovrà quantificare l’invalidità permanente ovvero l’invalidità temporanea, distinguendo quella assoluta da quella parziale. Il CTU dovrà altresì esaminare la fase terminale, accertando durata della lucida agonia, livello di coscienza e consapevolezza della prognosi e intensità e durata della sofferenza psico-fisica, fornendo un riepilogo utile alla liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis. Il Collegio ha precisato che la precedente consulenza svolta nel giudizio civile per l’equo indennizzo non è sufficiente, poiché finalizzata a criteri amministrativi e tabellari diversi da quelli civilistici propri del danno biologico e morale rilevante ai sensi dell’art. 2087 c.c. Sono stati fissati termini per la designazione e il giuramento del CTU, la nomina dei consulenti di parte, lo svolgimento delle operazioni, le osservazioni allo schema di relazione e il deposito della relazione finale. Le ulteriori questioni di rito, di merito e sulle spese sono state riservate; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 67 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio quando, per decidere, siano necessari approfondimenti che richiedono particolari competenze tecniche.
art. 2087 c.c.
È richiamato quale parametro civilistico per la valutazione della responsabilità datoriale e dei danni biologico e morale derivanti dalla mancata tutela della salute del lavoratore.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il termine decadenziale per la presentazione della nota delle spese e degli onorari del consulente tecnico d’ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle persone interessate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria per patologie asseritamente derivanti da esposizione professionale richiede valutazioni mediche specialistiche sul nesso causale, sull’evoluzione clinica e sulla quantificazione del danno, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., riservando ogni ulteriore statuizione all’esito dell’accertamento.
- Ai fini dell’accertamento del nesso causale tra attività di servizio e patologia, la consulenza tecnica deve verificare la riconducibilità dell’infermità secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, considerando la storia lavorativa, l’esposizione professionale, la documentazione clinica e l’eventuale contributo concausale.
- Una consulenza medico-legale svolta per la liquidazione dell’equo indennizzo, secondo criteri amministrativi e tabellari propri di tale istituto, non è necessariamente utilizzabile per la liquidazione del danno biologico e morale civilisticamente rilevante, che richiede una valutazione specifica dei postumi, della prognosi e delle ripercussioni soggettive.
- In una controversia risarcitoria proseguita dagli eredi del danneggiato deceduto, l’indagine medico-legale può comprendere la distinzione tra invalidità permanente, invalidità temporanea e sofferenza nella fase terminale, quando tali accertamenti siano necessari per la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis.
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