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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13997/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Lecce che l'aveva condannata, quale responsabile della contravvenzione ex art. 660 c.p., a 500 euro di ammenda (sospesa) e al risarcimento in forma generica, per avere arrecato molestie e disturbo agli occupanti dell'abitazione sottostante con rumori notturni persistenti (zoccoli, colpi al pavimento, uso di attrezzi, televisione ad alto volume, urla, spegnimento dell'antenna centralizzata). In appello/ricorso venivano censurati, tra l'altro, la denegata acquisizione di prove, la responsabilità penale contestata, il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e di attenuanti nonché censure sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e ha pronunciato immediata declaratoria di causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., prevalente rispetto all'eventuale prescrizione. Ha quindi esaminato la fattispecie di cui all'art. 660 c.p. e ha stabilito che quella norma punisce "molestie o disturbi che avvengano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono"; nel caso concreto i comportamenti non sono avvenuti tramite telefono né in luogo pubblico/aperto al pubblico, ma tra unità immobiliari private. Ne consegue che il fatto non rientra nella fattispecie contravvenzionale contestata: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    molestie o disturbi che avvengano "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono"

    La Corte interpreta la norma quale reato a forma vincolata: è necessario che le molestie avvengano in luogo pubblico/aperto al pubblico o tramite telefono; molestie tra unità abitative private non rientrano nel precetto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicata la declaratoria di una causa di proscioglimento evidente, la quale prevale sull'intervenuta prescrizione; ciò ha permesso la pronuncia di proscioglimento (annullamento senza rinvio) nonostante la prescrizione potesse essere intervenuta.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Usata per la corretta qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione nei confronti di sentenze di condanna alla sola ammenda.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella qualificazione procedurale: contro le sentenze di condanna alla sola ammenda l'unico rimedio processuale ammesso è il ricorso per cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    La trattazione del ricorso si è svolta in forma scritta ai sensi della norma sul procedimento scritto emergenziale.

Massime di principio

  • L'art. 660 c.p. è norma a forma vincolata: per integrare il reato è necessario che la molestia/disturbo avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure tramite telefono; le contestazioni riferite a rapporti fra abitazioni private difficilmente rientrano in questa fattispecie.
  • Se il fatto contestato non rientra nell'elemento materiale richiesto dalla norma penale (es. mancanza del requisito 'luogo pubblico' o dell'uso di mezzi di comunicazione), il giudice può pronunciare proscioglimento anche se è intervenuta la prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • In situazioni di disturbo fra condomini o tra unità abitative private è necessario valutare alternative rimediabili: azioni civili per danni/remo ed amministrativi (regolamenti condominiali, ordinanze locali) oltre all'eventuale qualificazione penale sotto diversa fattispecie, se applicabile.
  • Sul piano processuale, le impugnazioni contro condanne alla sola ammenda seguono specifiche regole (ricorso per cassazione) e la strategia difensiva può efficacemente contestare la tipicità della condotta rispetto alla norma invocata.
  • La prova sul 'luogo' e sul 'mezzo' è cruciale: accertamenti sul dove e come sono avvenute le condotte (testimonianze, perizie, riscontri tecnici) determinano l'esito della qualificazione penale.

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