Sentenza n. 2242/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale civile di Palermo, avente a oggetto il pagamento di euro 340.569,35, interessi moratori e spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Palermo e divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di appello. Il titolo ingiungeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria di pagare euro 340.569,35, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, nonché le spese del procedimento. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, comprovata dall'esito del giudizio di appello, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di eseguire integralmente il titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivarsi su istanza della parte interessata entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, dettato le modalità di liquidazione e richiesta del compenso del commissario e disposto il deposito degli atti mediante il Processo Amministrativo Telematico. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 2.515,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, integra nella fattispecie uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.
d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo azionato comprendeva gli interessi moratori dovuti secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
d.lgs. 192/2012
Richiamato dal titolo esecutivo quale fonte modificativa della disciplina degli interessi moratori applicabile al credito riconosciuto.
d.P.R. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice, inclusi i termini per la presentazione della relativa parcella.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione è divenuto definitivo ed esecutivo, e l'amministrazione non vi adempie dopo la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il creditore può ottenere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza dell'ausiliario.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all'istanza della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.
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