Cassazione Penale, Ordinanza n. 34441/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorsi separati contro la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur riducendo il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la loro responsabilità penale per il delitto di associazione di tipo mafioso. Il primo ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 36 c.p.p. in relazione alla dichiarazione di astensione di un componente del collegio di secondo grado, sostenendo un vizio del giudice; la Corte di cassazione ha rilevato che la questione, in assenza di tempestiva ricusazione, non integra un vizio deducibile. Il secondo ricorrente e il primo, con altro motivo, hanno denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, ma la Corte ha ritenuto che le censure non confrontassero realmente la motivazione impugnata e si risolvessero in affermazioni generiche e in una richiesta di rivalutazione del merito.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma incriminatrice del delitto per cui è stata confermata la responsabilità penale in appello.
art. 36 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso vizio del giudice di secondo grado; la Corte ha escluso che la questione fosse utilmente deducibile nei termini prospettati.
art. 34 c.p.p.
Citada per affermare che l'eventuale causa di incompatibilità, se non fatta valere con astensione o ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non determina nullità deducibile.
art. 178, comma primo, lett. a), c.p.p.
Richiamato per escludere che la dedotta incompatibilità integri una nullità processuale nei casi descritti.
art. 4 L. 146/2006
Oggetto delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'eventuale causa di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34 c.p.p., se non rilevata d'ufficio con astensione e non tempestivamente dedotta con ricusazione, non si traduce in un vizio della capacità del giudice né in una nullità deducibile ex art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in affermazioni generiche o nella mera proposta di una diversa valutazione del fatto.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve contenere un effettivo confronto critico con gli argomenti decisivi della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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