Cassazione Civile, Ordinanza n. 03080/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 10.983,48 per differenze retributive asseritamente maturate per lo svolgimento di mansioni superiori. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione; il Tribunale, adito in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., aveva invece accolto l’opposizione, ritenendo che il credito dovesse essere ammesso con riserva come credito condizionato, da sciogliersi all’esito del giudizio di lavoro già instaurato e poi riassunto nei confronti della curatela. In tale decreto il Tribunale aveva compensato integralmente le spese di lite, richiamando la peculiare questione interpretativa affrontata. Il ricorrente per cassazione ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la formula usata non rientrasse tra le ragioni legittimanti la compensazione e che la motivazione fosse apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese, letta nel contesto della decisione, fosse comprensibile e non apparente, poiché esprimeva il riferimento a una questione interpretativa complessa e incerta, tale da integrare gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle considerate dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La Corte ha quindi confermato indirettamente la compensazione delle spese disposta in sede di merito e non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplinava l’opposizione allo stato passivo nell’ambito della quale è stata esaminata la domanda di ammissione del credito lavoristico
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza
art. 92 c.p.c.
la Corte ribadisce che la compensazione è ammissibile, nei limiti della norma come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche per analoghe gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’apparenza della motivazione, ma la Corte esclude il vizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio dedotto in cassazione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità del motivo, perché conforme a un orientamento già consolidato
art. 295 c.p.c.
richiamato nel ragionamento del Tribunale come alternativa alla scelta di ammettere il credito con riserva
art. 380 c.p.c.
indicato come norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
sentenza Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per analoghe gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione può essere legittimamente disposta anche quando il giudice faccia riferimento, con espressioni sintetiche, alla peculiarità o all’incertezza della questione decisa, purché la motivazione complessivamente considerata renda intelligibile la ragione della deroga al principio di soccombenza.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non va valutata in modo atomistico: l’espressione utilizzata dal giudice deve essere letta nel contesto dell’intero iter argomentativo della decisione, dal quale può emergere il riferimento a gravi ed eccezionali ragioni.
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, l’art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione anche in presenza di ragioni analoghe a quelle tipizzate, purché sussistano situazioni di assoluta incertezza o peculiare complessità della questione trattata.
- Il ricorso per cassazione che censuri la compensazione delle spese è inammissibile quando si risolve nella mera contestazione di una motivazione che, letta nel suo complesso, risulti coerente con un orientamento di legittimità già consolidato.
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