Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La società ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Verona resa in un giudizio avente ad oggetto un rapporto di agenzia tra le parti. In primo luogo, ha contestato che il giudice territoriale avesse correttamente applicato i criteri di competenza territoriale nelle cause di agenzia, sostenendo che l’originario ricorrente nel merito avesse dimostrato di aver svolto l’attività lavorativa per l’intera durata del rapporto in Rivoli Veronese, con presenza giornaliera, e dunque nel circondario del Tribunale di Verona, superando la presunzione di domicilio legata alla residenza anagrafica e alla sede legale risultante dalla visura. Ha inoltre dedotto che dagli atti risultava un diverso domicilio familiare in Rovereto. Il ricorso, quindi, mirava a far dichiarare la competenza di un diverso foro rispetto a quello ritenuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata non conteneva una decisione definitiva sulla competenza, ma un provvedimento meramente interlocutorio: il tribunale aveva ritenuto l’eccezione di incompetenza territorialmente infondata allo stato, ma aveva anche rinviato ogni valutazione definitiva alla successiva riunione con altra causa tra le stesse parti, riservando ogni decisione in rito e nel merito. La Corte ha ribadito che il regolamento di competenza è esperibile solo contro un provvedimento decisorio sulla competenza e non contro un’ordinanza ordinatoria che differisce la soluzione della questione, anche se contiene una delibazione preliminare. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 1, c.p.c.
È stato invocato come base del ricorso per denunciare violazione di legge sulla competenza.
art. 413 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro/rapporti assimilati, applicata in via difensiva al rapporto di agenzia dedotto.
art. 38 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale e al regime processuale della sua deduzione.
art. 43 c.p.c.
La Corte richiama il testo novellato dalla l. n. 69/2009 per affermare che il regolamento di competenza presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza.
art. 42 c.p.c.
È il rimedio di cui si discute; la Corte ne limita l’ammissibilità ai soli provvedimenti decisori sulla competenza.
art. 43 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate per contestare l’individuazione del domicilio.
art. 44 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate per contestare l’individuazione del domicilio.
art. 16-bis D.L. 179/2012
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure proposte.
art. 31 ss. c.p.c.
Richiamati dalla Corte per sottolineare che la connessione può incidere sulla competenza territoriale e che il rinvio alla riunione con altra causa rende il provvedimento ordinatorio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato.
legge 18 giugno 2009, n. 69
È richiamata per il mutamento della forma della decisione sulla competenza e la modifica dell’art. 43 c.p.c.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell’introduzione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento che decida in modo definitivo sulla competenza; non è impugnabile con tale rimedio un’ordinanza meramente interlocutoria o ordinatoria che rinvii la decisione sulla competenza a una fase successiva.
- La delibazione provvisoria sulla competenza non basta a rendere impugnabile il provvedimento se il giudice espressamente riserva ogni valutazione definitiva in rito e nel merito, specie quando la questione è rinviata alla riunione con altra causa.
- La connessione tra cause può incidere sulla competenza territoriale; di conseguenza, un provvedimento che differisca la trattazione della questione in vista della riunione non integra una pronuncia definitiva suscettibile di regolamento.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.
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